Ordinanza n. 66/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione Quinta) n. 4744/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. V, n. 4744/2025, nella parte relativa agli obblighi di ripristino e alle spese per il ripristino dello status quo ante
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Napoli ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso di primo grado e lo aveva condannato, tra l'altro, a procedere al ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni esistenti al 31 dicembre 1980, nonché al pagamento delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante. Il Comune ha chiesto in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza. Gli appellati si sono costituiti e hanno proposto appello incidentale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione cautelare riguarda la duplicazione o sovrapposizione dei due obblighi di ripristino posti a carico del Comune.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'istanza cautelare del Comune. Ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta limitatamente alla parte della sentenza che imponeva al Comune anche l'obbligo di procedere direttamente al ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni esistenti al 31 dicembre 1980, chiarendo che tale obbligo deve considerarsi alternativo rispetto all'obbligo, anch'esso previsto dalla sentenza, di pagare le spese per le opere necessarie al ripristino dello status quo ante. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora in ragione della diffida degli appellati a eseguire la sentenza entro sette giorni e della prospettata richiesta di nomina di un commissario ad acta. Gli effetti della sentenza impugnata sono stati quindi sospesi nella parte indicata. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la parziale fondatezza dell'istanza. È stata disposta la fissazione dell'udienza di discussione dell'appello.
Norme richiamate
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello; l'ordinanza accoglie parzialmente la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione degli effetti della sentenza può essere disposta limitatamente alla parte della pronuncia suscettibile di arrecare un pregiudizio attuale e grave, senza estendersi alle restanti statuizioni.
- Quando una sentenza pone a carico dell’amministrazione sia l’obbligo di eseguire direttamente il ripristino dello status quo ante sia quello di sostenere le spese delle opere necessarie al medesimo ripristino, i due obblighi devono essere intesi come alternativi e non cumulativi.
- Il periculum in mora nella fase cautelare può risultare dalla diffida a eseguire la sentenza entro un termine breve e dalla prospettata attivazione di un commissario ad acta.
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