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Ordinanza

Ordinanza n. 301/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento del Liceo Scientifico Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, recante l’esito degli esami preliminari per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2025/2026, adottato in data -OMISSIS- dal Consiglio di Classe in funzione di Commissione esaminatrice e comunicato con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il ricorrente è stato dichiarato “NON AMMESSO” all’esame di Stato in qualità di candidato esterno, con contestuale diniego di idoneità alla classe quinta; – del verbale dello scrutinio e di ogni atto e giudizio valutativo, anche per singola disciplina, ad esso presupposto o connesso, ed in particolare delle griglie di valutazione delle prove scritte e dei verbali delle prove orali, allo stato impugnati nella misura in cui risultino lesivi; – nonché di ogni altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non compiutamente conosciuto, la cui efficacia risulti lesiva degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione all'esame di Stato quale candidato esterno, con diniego di idoneità alla classe quinta, all'esito degli esami preliminari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il consiglio di classe, operante quale commissione esaminatrice, lo ha dichiarato non ammesso all'esame di Stato e non idoneo alla classe quinta, nonché il verbale dello scrutinio, i giudizi valutativi, le griglie di valutazione e i verbali delle prove scritte e orali. Ha dedotto vizi formali della verbalizzazione e della deliberazione di non ammissione, la mancata considerazione dei bisogni educativi speciali e l'illegittimità della valutazione della prova di inglese, assumendo che essa fosse stata svolta su argomenti estranei al programma concordato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, a un primo sommario esame, del fumus boni iuris. I vizi formali dedotti contro la verbalizzazione non sono stati ritenuti idonei a inficiare la valutazione finale, considerata la presenza di numerose insufficienze nelle prove scritte e orali dell'esame preliminare. Il giudice ha richiamato la regola secondo cui l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato richiede il conseguimento di almeno sei decimi in ciascuna disciplina oggetto di prova. Non è risultato che l'istituto fosse stato informato prima dell'esame della condizione di bisogno educativo speciale del ricorrente o che avesse ricevuto la relativa certificazione. Inoltre, la non ammissione non è stata ritenuta fondata soltanto sull'esito negativo della prova di inglese, che, secondo la documentazione acquisita, non appariva vertente su argomenti estranei al programma previamente concordato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 62/2017

    l’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni richiede il conseguimento di un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali vengono sostenute le relative prove

    Il requisito del punteggio minimo di sei decimi in ciascuna disciplina costituisce presupposto per l'ammissione del candidato esterno all'esame di Stato.

  • art. 5, comma 11, ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026

    l’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni richiede il conseguimento di un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali vengono sostenute le relative prove

    Conferma, per l'anno scolastico considerato, il requisito della sufficienza in ogni disciplina oggetto delle prove dell'esame preliminare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, la base per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Giustifica la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione dell'ordinanza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto dalla segreteria.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la presenza di numerose insufficienze nelle prove scritte e orali dell'esame preliminare può escludere il fumus boni iuris della domanda diretta a contestare la non ammissione del candidato esterno, anche quando siano dedotti vizi formali della verbalizzazione, se tali vizi non risultano idonei a incidere sulla valutazione finale.
  • Per l'ammissione del candidato esterno all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è necessario conseguire almeno sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sono sostenute le relative prove.
  • La mancata considerazione di bisogni educativi speciali non può essere utilmente dedotta, ai fini cautelari, quando dagli atti non risulti che l'istituto scolastico sia stato informato della condizione prima dello svolgimento dell'esame preliminare né che abbia ricevuto la relativa certificazione.
  • La contestazione della prova di una singola disciplina non è sufficiente a fondare la domanda cautelare quando la non ammissione risulti basata sull'esito complessivo dell'esame preliminare e la prova contestata non appaia svolta su argomenti estranei al programma concordato.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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