Cassazione Penale, Sentenza n. 35182/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione in termine (istanza del 14/04/2021) per proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Prato il 17/03/2014 (divenuta irrevocabile il 14/07/2015). Il ricorrente deduceva di non aver effettiva conoscenza del provvedimento per essere stato condannato in contumacia, lamentava l'assenza di traduzione in lingua cinese degli atti notificati e contestava ritardi nella consegna del fascicolo da parte della cancelleria e l'insufficiente assistenza dell'interprete.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il termine per proporre impugnazione si calcola dalla notificazione dell'ordine di esecuzione al condannato (individuata nella notifica del provvedimento di revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione del 8/03/2021). Ha ritenuto non rilevanti le doglianze relative alla mancata traduzione scritta quando era presente un interprete al momento della notifica, ha escluso l'efficacia della tardiva attestazione della cancelleria e ha ritenuto generiche e non provate le contestazioni sull'operato dell'interprete. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
articolo 175 comma 2-bis codice di procedura penale
Norma utilizzata per dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di restituzione in termine quando la stessa è proposta oltre i termini previsti; la Corte ha ritenuto l'istanza tardiva rispetto al momento di effettiva conoscenza.
articolo 94 disposizioni attuative codice di procedura penale, comma 1-bis
Richiama aspetti relativi all'assistenza linguistica: la Corte ha valutato che la presenza di un interprete al momento della notificazione dell'ordine di esecuzione è idonea, di norma, a garantire la comprensione del provvedimento.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 25276/17, Rv. 270491
In caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione.
Per la Corte la mancata traduzione non determina automaticamente la lesione del diritto di difesa: l'interessato deve dimostrare il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione.
Principio giurisprudenziale sull'effettiva conoscenza del provvedimento
La individuazione del momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento coincide con la notifica dell'ordine di esecuzione al soggetto condannato.
La Corte ha ritenuto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dalla notifica dell'ordine di esecuzione, anche se la condanna era stata pronunciata in contumacia.
Massime di principio
- Il termine per proporre impugnazione o per chiedere la restituzione in termine decorre, di regola, dalla notificazione dell'ordine di esecuzione: la notifica vale come momento di "effettiva conoscenza".
- La presenza di un interprete al momento della notificazione è normalmente considerata sufficiente per garantire la comprensione dell'atto da parte dell'imputato alloglotta; chi lamenta la mancata comprensione deve fornire elementi probatori concreti.
- La mancata traduzione scritta degli atti non provoca automaticamente l'inefficacia della notificazione: per configurare una lesione del diritto di difesa l'imputato deve dimostrare il concreto pregiudizio subito.
- Ritardi nella consegna del fascicolo da parte della cancelleria non sono necessariamente rilevanti se, comunque, gli atti sono entrati nella disponibilità della difesa in tempo utile per proporre l'impugnazione.
- Contestazioni sul comportamento o sull'operato dell'interprete richiedono prove specifiche; censure generiche o ipotesi non documentate difficilmente saranno accolte in sede di legittimità.
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