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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9436/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Genova impugna l'ordinanza che ha aggravato la misura cautelare dagli arresti domiciliari alla custodia in carcere. Primo motivo: denuncia nullità per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione circa l'affermato allontanamento volontario dall'abitazione; la difesa ha prodotto video, screenshot e ha sostenuto che l'assenza era di brevissima durata e giustificata (era sotto la doccia o è stato richiamato da un vicino e ha contattato la polizia). Secondo motivo: vizio di motivazione per avere negato l'applicazione dell'istituto del fatto di lieve entità, sostenendo che la trasgressione fosse di scarsa rilevanza e non avesse reso necessario l'aggravamento.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché le censure attengono a valutazioni principalmente di fatto che la Corte di legittimità non può rimettere in discussione: la ricostruzione dei giudici di merito circa orari e modalità del controllo non è stata superata dai brevi frammenti video e dagli screenshot prodotti. Il secondo motivo è infondato: la Corte ritiene legittimo l'esercizio discrezionale del giudice del riesame nel valutare la gravità della trasgressione; l'allontanamento, avvenuto pochi giorni dopo l'applicazione della misura e per un tempo non accertato ma indefinito e non breve, unitamente ad altri comportamenti (resistenza agli agenti, positività a cannabinoidi, atteggiamenti che denotavano inaffidabilità e mancanza di ravvedimento), giustificano l'aggravamento. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 276, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di sostituire o cumulare la misura cautelare con una più grave in caso di trasgressione delle prescrizioni; attribuisce al giudice un potere discrezionale che valuta gravità e circostanze della violazione per verificare l'inidoneità della misura in atto.

  • art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Riguarda l'aggravamento della misura a seguito di trasgressione; la lieve entità della violazione può escludere l'aggravamento se ricorrono determinate condizioni.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma citata nel rito di impugnazione (funzione del Tribunale quale giudice dell'appello in materia cautelare).

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Elenca i requisiti formali dell'ordinanza cautelare; il riesame verifica la validità del provvedimento rispetto a tali requisiti.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Si riferisce alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, requisito valutabile nel riesame nei limiti previsti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Attiene alle esigenze cautelari da valutare per la legittimità del provvedimento coercitivo.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri e la motivazione che il Tribunale deve adottare nel giudizio di riesame delle misure cautelari; la motivazione deve seguire il modello dell'art. 546 adattato al contesto cautelare.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Modello motivazionale richiamato per conformare la motivazione del giudice del riesame, con adattamenti per le misure cautelari (decisioni basate su indizi).

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disciplina adempimenti della cancelleria dopo la sentenza; citata con riferimento agli adempimenti successivi.

Massime di principio

  • In materia cautelare la Corte di cassazione non riesamina i fatti: le censure che chiedono una diversa valutazione delle risultanze di fatto sono inammissibili.
  • L'aggravamento della misura cautelare per trasgressione è esercizio discrezionale del giudice e legittimo quando la condotta denota l'inidoneità della misura a preservare le esigenze cautelari.
  • La rilevanza di un allontanamento dagli arresti domiciliari si valuta non solo in base alla durata, ma anche alle modalità, alle giustificazioni fornite, al grado di colpevolezza e al pericolo o danno derivato; assenza di giustificazioni plausibili e tempo indefinito possono giustificare l'aggravamento.
  • Prove video o screenshot di breve durata difficilmente bastano a travolgere la relazione di servizio degli agenti: per contestare efficacemente la ricostruzione occorre documentazione chiara e congruente che neutralizzi i riferimenti temporali e descrittivi della polizia.
  • Comportamenti ulteriori (resistenza agli agenti, recidive o fatti indicativi di inaffidabilità come uso di sostanze) possono essere valorizzati per dimostrare la non lievità della violazione e l'inadeguatezza della misura attuale.
  • L'istituto del fatto di lieve entità può evitare l'aggravamento ma trova applicazione solo se la violazione è effettivamente di scarsa rilevanza considerata nella sua complessità; è quindi necessario argomentare adeguatamente la non pericolosità della condotta.

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