Cassazione Penale, Sentenza n. 48863/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Brunetti impugna l'ordinanza del 21/02/2023 che aveva rigettato la sua opposizione all'ordinanza del 27/09/2022 con cui il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato non estinta la pena per esito negativo dell'affidamento in prova e aveva disposto 30 giorni di detenzione domiciliare. Deduce due motivi: (1) nullità per mancata comunicazione della fissazione dell'udienza (violazione del contraddittorio), poiché sostiene di non essere stato avvisato dell'udienza del 21/02/2023; (2) esecuzione anticipata della detenzione domiciliare durante la pendenza dell'opposizione: contesta che l'ordinanza emessa de plano sarebbe stata notificata ed eseguita (7/10/2022 e 15/10/2022) prima del deposito dell'opposizione (17/10/2022), in violazione del regime di sospensione dell'esecutività previsto per le ordinanze de plano.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, accerta che l'avviso di udienza era stato regolarmente notificato a Brunetti e al suo difensore il 15/01/2023 e pertanto la censura sulla mancata comunicazione è manifestamente infondata. Sul secondo motivo, pur richiamando il principio secondo cui le ordinanze emesse de plano non sono immediatamente esecutive e la loro esecutività è sospesa in pendenza dell'opposizione (regime dettato da art. 667, comma 4 e art. 678), rileva che il ricorso è meramente assertivo e non autosufficiente: non sono state allegate le prove (atti integrali) relative alle date di notifica/esecuzione riportate nel ricorso, sicché la doglianza non può essere valutata. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
"il giudice provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico ministero e notificata all'interessato"
Disciplina le ordinanze adottate de plano dal giudice dell'esecuzione; tali provvedimenti sono adottati senza formalità e la loro esecutività segue il regime speciale previsto per le ordinanze de plano (esecutività soggetta a opposizione)
art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiama la disciplina delle ordinanze de plano (art. 667, comma 4) nel procedimento di sorveglianza; la Corte lo utilizza per confermare la correttezza della procedura seguita dal Tribunale
art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'esecutività delle ordinanze emesse de plano è sospesa in pendenza dell'opposizione, con la conseguenza che tali provvedimenti diventano esecutivi solo in caso di mancata opposizione decorso il termine previsto
Regola il contraddittorio camerale applicabile al giudizio di opposizione davanti al Tribunale di sorveglianza; le ordinanze adottate all'esito del contraddittorio sono immediatamente esecutive in virtù della disciplina speciale
art. 666, comma 7, cod. proc. pen.
Indica che le ordinanze pronunciate dopo il contraddittorio possono essere immediatamente esecutive, derogando al principio generale dell'art. 588
art. 588, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato come principio generale di esecutività delle decisioni in materia di esecuzione, dal quale però si distinguono le ordinanze de plano per le eccezioni normative
Massime di principio
- Le ordinanze emesse de plano dal giudice dell'esecuzione (art. 667, comma 4) non sono automaticamente esecutive: la loro esecutività resta sospesa in pendenza dell'opposizione e si perfeziona solo in caso di mancata opposizione entro il relativo termine (art. 678, ultimo periodo del comma 1-ter).
- Se si intende censurare l'esecuzione anticipata di un provvedimento emesso de plano, il ricorso deve essere autosufficiente: bisogna allegare e documentare le date e gli atti (notifiche, atti di esecuzione, deposito dell'opposizione) che comprovino l'esecuzione anteriore alla proposizione dell'opposizione.
- Le censure sulla violazione del contraddittorio (mancata comunicazione dell'udienza) possono essere dichiarate manifestamente infondate se dagli atti risulta la regolare notificazione dell'avviso di udienza; è necessario verificare nel fascicolo la prova della notifica.
- In materia di procedimenti di sorveglianza valgono regole processuali stringenti sulla forma e sull'allegazione documentale: argomentazioni meramente assertive, prive di documenti, rischiano l'inammissibilità.
- Il rigetto dell'impugnazione può comportare condanne alle spese e, in caso di impugnazione ritenuta irrituale o colposa, anche sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle ammende; valutare sempre la fondatezza e completezza della documentazione prima di proporre gravami.
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