Cassazione Penale, Sentenza n. 35179/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
La richiedente era stata sottoposta agli arresti domiciliari dal 15 maggio 2019 al 14 febbraio 2020 e, successivamente, all’obbligo di dimora, revocato il 18 dicembre 2020, nell’ambito di un procedimento per reati concernenti sostanze stupefacenti contestati in concorso. Con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Venezia, divenuta irrevocabile il 2 luglio 2021, era stata assolta da tutte le imputazioni per non avere commesso il fatto. La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, presentata il 1° luglio 2025, è stata dichiarata inammissibile per tardività dalla Corte di appello di Venezia, giudice della riparazione, che ha fatto decorrere il termine biennale dall’irrevocabilità dell’assoluzione e ha escluso che esso potesse decorrere dalla definizione, il 20 settembre 2023, del ricorso per cassazione di un coimputato. La richiedente ha impugnato l’ordinanza deducendo violazione di legge: secondo la ricorrente, il termine doveva decorrere dalla decisione sul ricorso del coimputato, perché il procedimento era complesso e plurisoggettivo, e non era necessario allegare specificamente l’incidenza di quella decisione sulla propria posizione. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto e il Ministero resistente per la reiezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità. Ha ribadito che il termine biennale per chiedere la riparazione può decorrere dalla definizione irrevocabile della posizione di un coimputato soltanto se l’esito della sua impugnazione può incidere sulla posizione del richiedente, anche ai fini della riparazione, e se tale possibile incidenza è specificamente allegata. La mera complessità o natura plurisoggettiva del procedimento non comporta un differimento automatico. La ricorrente non aveva indicato in che modo la decisione sul ricorso del coimputato potesse rilevare: quel ricorso, dichiarato inammissibile il 20 settembre 2023, riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio e non questioni di merito sulla responsabilità. È stato quindi legittimamente individuato il dies a quo nel 2 luglio 2021; la domanda del 1° luglio 2025 era tardiva. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, oltre alla rifusione di 1.000 euro per le spese sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il termine per la proposizione della domanda può decorrere dalla definizione irrevocabile della posizione dei coimputati per lo stesso fatto o per fatti addebitati in concorso necessario o eventuale, qualora l’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta da uno di essi possa ridondare in favore del richiedente, anche mediante determinazioni suscettibili di incidere sulla riparazione.
La possibile decorrenza del termine dalla definizione irrevocabile della posizione del coimputato richiede che l’esito della sua impugnazione possa concretamente giovare al richiedente, anche nel procedimento di riparazione.
A tal fine è, tuttavia, necessario che il richiedente alleghi specificamente le ragioni per le quali la decisione relativa ai coimputati possa incidere sulla propria posizione.
Il richiedente deve indicare in modo specifico il collegamento tra la decisione relativa al coimputato e la propria posizione; la sola natura plurisoggettiva del procedimento non è sufficiente a differire il termine.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in mille euro.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; è inoltre dovuta la rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente.
Massime di principio
- Nelle domande di riparazione per ingiusta detenzione, il termine può decorrere dalla definizione irrevocabile dell’impugnazione di un coimputato solo quando l’esito di tale impugnazione sia concretamente suscettibile di incidere sulla posizione del richiedente, anche ai fini della riparazione.
- Chi invoca il differimento del termine in ragione della definizione della posizione di un coimputato deve allegare specificamente le ragioni della possibile incidenza di quella decisione sulla propria posizione; la complessità e la natura plurisoggettiva del procedimento, da sole, non differiscono il termine.
- Se l’impugnazione del coimputato riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e non devolve questioni di merito sulla responsabilità, la sua definizione non giustifica il differimento del termine per la domanda di riparazione di un soggetto già assolto con sentenza irrevocabile.
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