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Ordinanza

Ordinanza n. 1066/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del decreto del Ministro dell’Interno del 20.1.2026, nella parte in cui ha disposto, fino al termine della corrente stagione sportiva, la chiusura dei settori ospiti degli impianti sportivi dove l’A.S. Roma disputerà gli incontri in trasferta e il divieto di vendita dei titoli di accesso ai predetti impianti, anche per gli altri settori, nei confronti delle persone residenti nella Regione Lazio (doc. 1); -b) della determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (O.N.M.S.) del 20.1.2026, nella parte in cui ha rinviato alle valutazioni dell’Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza l’adozione del provvedimento di cui all’art. 7-bis.1 della legge n. 401/1989 nei confronti della tifoseria della Roma (doc. 2); -c) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale.

Giustizia amministrativa202601582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministro dell’Interno del 20 gennaio 2026, nonché determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, recanti chiusura dei settori ospiti e divieto di vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi per i residenti nella Regione Lazio in occasione delle trasferte della A.S. Roma

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (tifosi e associazioni)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale adottato dopo gravi episodi di violenza verificatisi il 18 gennaio 2026 durante gli spostamenti delle tifoserie della Roma e della Fiorentina, contestando la chiusura dei settori ospiti e il divieto di vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi fino al termine della stagione calcistica. In particolare, hanno dedotto che i fatti sarebbero riconducibili a un numero limitato di soggetti, in parte individuati dalle autorità, e che l’estensione del divieto alla generalità dei residenti nella Regione Lazio avrebbe determinato una sproporzione tra la dimensione del fenomeno e l’ampiezza della misura. Sono stati denunciati il superamento dei limiti territoriali previsti dall’art. 7-bis.1 della legge n. 401/1989, la violazione dei principi di legalità, tipicità, idoneità, necessità e proporzionalità, nonché l’illegittimità dell’estensione della misura oltre la provincia di Roma. È stata inoltre contestata la natura asseritamente punitiva della misura, la mancata specificazione del pericolo rispetto a ciascuna futura trasferta e la legittimità della durata del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei soli limiti dell’estensione territoriale e soggettiva del divieto. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché l’art. 7-bis.1 della legge n. 401/1989 consente il divieto di vendita dei titoli di accesso nei confronti dei residenti nella provincia della squadra ospite interessata, sicché l’estensione a tutti i residenti nella Regione Lazio eccede il limite legislativo e viola i principi di legalità, tipicità e proporzionalità. È stato quindi sospeso il decreto nella parte relativa ai residenti in province del Lazio diverse da Roma, lasciando ferma la misura nei confronti dei residenti nella provincia di Roma. Le ulteriori censure sono state ritenute non fondate, allo stato cautelare: la misura ha natura preventiva e cautelare, non punitiva; può riguardare episodi di violenza verificatisi anche fuori dagli impianti sportivi; il luogo e le modalità degli scontri giustificano una valutazione riferita alla tifoseria nel suo complesso e non impongono l’individuazione del rischio per ogni singolo incontro; la durata rientra nel limite massimo di due anni; risultano adeguatamente considerati i gravi episodi recenti e il rischio di reiterazione. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 13 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7-bis.1 l. 401/1989

    Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. Con lo stesso decreto, è altresì disposto il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate

    La disposizione consente al Ministro dell’Interno di adottare misure preventive in presenza di gravi episodi di violenza, anche quando verificatisi durante gli spostamenti delle tifoserie e fuori dagli impianti sportivi, ma limita il divieto di vendita dei titoli di accesso ai residenti nella provincia della squadra ospite interessata. La misura non può quindi essere estesa a tutti i residenti della Regione.

  • art. 55 c.p.a.

    Sussistendo il fumus boni iuris nei limiti dell’illegittima estensione territoriale della misura, il giudice può sospendere cautelarmente il provvedimento in parte qua, mantenendone gli effetti per la restante parte.

Massime di principio

  • Il potere ministeriale di vietare l’apertura dei settori ospiti e la vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi, previsto dall’art. 7-bis.1 della legge n. 401/1989, ha natura preventiva e cautelare e può essere esercitato anche in relazione a gravi episodi di violenza verificatisi durante gli spostamenti delle tifoserie e non necessariamente all’interno degli impianti sportivi.
  • Il divieto di vendita dei titoli di accesso adottato ai sensi dell’art. 7-bis.1 della legge n. 401/1989 può essere rivolto ai residenti nella provincia della squadra ospite interessata, ma non può essere esteso, in assenza di una specifica base legislativa, a tutti i residenti della regione di appartenenza della squadra.
  • I provvedimenti limitativi della libertà di accesso alle manifestazioni sportive devono rispettare i principi di legalità e tipicità del potere amministrativo, nonché i canoni di idoneità, necessità e proporzionalità rispetto al rischio concreto di turbativa dell’ordine pubblico.
  • La gravità di episodi di violenza recenti e il loro collegamento con precedenti analoghi possono giustificare, in sede cautelare, una misura riferita alla tifoseria nel suo complesso e non necessariamente limitata ai singoli soggetti già individuati, purché la misura resti entro i limiti territoriali e soggettivi stabiliti dalla legge.
  • Il giudice amministrativo, in sede cautelare, può sospendere soltanto la parte illegittima del provvedimento, lasciando ferma la restante misura preventiva quando i relativi presupposti risultino adeguatamente motivati e la durata non ecceda il limite legislativo.

Come è indicizzato

MaterieGiustizia sportiva e giurisdizioneOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiSportAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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