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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12641/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso proposto avverso la conferma della condanna per il reato di ricettazione di un motociclo. Due motivi principali: 1) violazione di norme processuali a pena di nullità (artt. 177, 419, comma 4 e 7 c.p.p.), con la censura che sarebbe stata omessa la declaratoria di nullità del decreto di rinvio a giudizio perché al difensore di ufficio, nominato dopo la rinuncia del difensore di fiducia, sarebbe stato notificato solo l'avviso di udienza preliminare senza l'allegato contenente la richiesta di rinvio a giudizio e senza rispetto dei termini tra nomina e celebrazione dell'udienza; 2) vizio di motivazione per manifesta illogicità sul profilo dell'elemento soggettivo: si deduceva che gli atti non provavano la consapevolezza dell'imputato della provenienza illecita dello scooter e che la sentenza aveva illegittimamente ritenuto compatibile il dolo eventuale con il reato contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che vi fosse nullità: dagli atti risultavano le notifiche iniziali al difensore di fiducia, la sua rinuncia comunicata, la nomina del difensore d'ufficio e la notifica del decreto di rinvio con allegata copia della richiesta di rinvio a giudizio; inoltre la giurisprudenza e l'art. 97 c.p.p. non impongono la rinnovazione automatica delle notifiche al difensore successivamente nominato. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo generico e infondato: i giudici di merito avevano correttamente valutato elementi di fatto (comportamento al controllo, mancata esibizione di documenti e mancata indicazione attendibile della provenienza) idonei a provare l'elemento soggettivo richiesto. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel motivo relativo alle nullità processuali; la Corte ha ritenuto che le nullità denunciate non sussistessero sulla base della documentazione e delle notifiche effettuate

  • art. 419, comma 4 e 7 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai termini e alle notifiche per l'udienza preliminare; la Corte ha ritenuto rispettati i termini in capo al difensore che risultava nominato/avvisato al momento utile

  • art. 97, comma 3 e 4 cod. proc. pen.

    Applicata per spiegare che le notifiche e gli avvisi devono essere indirizzati al difensore presente al momento dell'inoltro e che non sussiste obbligo di rinnovazione automatica in favore del difensore successivamente nominato; il difensore d'ufficio ha l'onere di attivarsi o chiedere termini (art. 108) per esercitare il mandato

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Richiamata come strumento a disposizione del difensore subentrante per chiedere termini a difesa, strumento che tutela l'effettività della difesa anche in caso di rinuncia del precedente difensore

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usata per la pronuncia di condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La notificazione o comunicazione degli atti al difensore che risultava nominato al momento dell'inoltro è, di regola, sufficiente; non sempre è necessaria una nuova notifica al difensore successivamente nominato.
  • La nomina di un difensore d'ufficio dopo la rinuncia del difensore di fiducia non impone automaticamente la rinnovazione di tutti gli atti già validamente notificati, purché sia stata rispettata la fase processuale e siano disponibili gli atti rilevanti (es. copia della richiesta di rinvio a giudizio).
  • Il difensore subentrante ha l'onere di attivarsi per conoscere il contenuto degli atti e può ottenere termini a difesa ai sensi dell'art. 108 c.p.p. se necessario.
  • L'assenza di documentazione che legittimi la detenzione o la conduzione di un bene (carta di circolazione, certificato di proprietà) unita a comportamenti sospetti può costituire elemento probatorio idoneo a fondare la consapevolezza dell'illiceità (dolo) nel reato di ricettazione.
  • Motivi generici o privi di adeguata specificazione riguardo ai profili di fatto o di diritto sono frequentemente dichiarati manifestamente infondati e possono comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di ricorso ritenuto inammissibile per colpa o superficialità della parte ricorrente, è possibile la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

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