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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35869/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 14 aprile 2026, pronunciata quale giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di sospendere l'ordine di demolizione. L'immobile era stato oggetto di tre domande di condono presentate nel 2004 dalla madre dei ricorrenti, donatrice del bene; le istanze riguardavano porzioni distinte della stessa unità immobiliare e, considerate unitariamente, superavano i limiti volumetrici previsti dalla legge. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 32 l. 326/2003, nonché vizio di motivazione e lesione del diritto di proprietà tutelato dall'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU. Hanno sostenuto che la pratica di condono fosse prossima a una definizione favorevole, richiamando il certificato di idoneità sismica, una relazione tecnica favorevole e il versamento dell'oblazione relativa al vincolo idrogeologico, e affermando che l'inerzia amministrativa non dovesse ricadere sugli istanti. Con il secondo motivo hanno dedotto omessa valutazione delle difese, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria sulla sanabilità, oltre alla violazione dell'art. 8 CEDU e del principio di proporzionalità; hanno contestato che il Tribunale avesse ritenuto non prevedibile una rapida conclusione favorevole della pratica, nonostante l'avvio e l'accelerazione dell'istruttoria comunale. La Cassazione ha ritenuto decisivo che le domande frazionate riguardassero un'unica costruzione e che la cubatura complessiva superasse i limiti legali, circostanza che precludeva in radice una definizione favorevole rapida.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ribadito che il giudice dell'esecuzione, a fronte di una domanda di condono o sanatoria successiva al giudicato e della richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione, deve valutare sia la prevedibilità dell'accoglimento della domanda e le eventuali cause ostative, sia i tempi di definizione amministrativa; la sospensione è giustificata soltanto se la procedura può concludersi rapidamente. Nel caso concreto, pur rilevando che l'ordinanza aveva omesso di considerare gli impulsi procedimentali e l'accelerazione dell'istruttoria nell'ultimo anno, la Corte ha ritenuto determinante il superamento dei limiti volumetrici: le tre istanze del 2004, formalmente riferite a porzioni distinte, attenevano alla stessa unità immobiliare e, unificate, oltrepassavano i limiti di cubatura, escludendo a priori una rapida conclusione favorevole. Il principio di proporzionalità e le doglianze convenzionali non hanno quindi condotto alla sospensione dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Per costante giurisprudenza, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento.

    La sospensione dell'ordine di demolizione in pendenza di condono o sanatoria post-giudicato richiede una valutazione concreta della probabilità di accoglimento della domanda, delle cause ostative e dei tempi amministrativi; è possibile solo se la procedura è destinata a concludersi rapidamente.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Nel testo è menzionato dai ricorrenti quale norma di riferimento della censura, ma la Corte non ne espone né applica una specifica interpretazione.

    La disposizione è richiamata nell'esposizione del motivo di ricorso; la decisione non formula una regola interpretativa autonoma riferita a tale norma.

  • art. 32 l. 326/2003

    Nel testo è menzionato dai ricorrenti quale norma di riferimento della censura, ma la Corte non ne espone né applica una specifica interpretazione.

    La disposizione è richiamata nell'esposizione del motivo di ricorso; la decisione non formula una regola interpretativa autonoma riferita a tale norma.

  • art. 1, Protocollo n. 1, CEDU

    Nel testo è richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto a non essere privati della proprietà, ma la Corte non ne espone né applica una specifica interpretazione.

    La decisione non ricava dal richiamo convenzionale una regola autonoma: il rigetto si fonda sull'insuperabile ostacolo volumetrico alla definizione favorevole del condono.

  • art. 8 CEDU

    Nel testo è richiamato dai ricorrenti in relazione alle doglianze sulla sanabilità e sulla proporzionalità, ma la Corte non ne espone né applica una specifica interpretazione.

    La Corte non formula un principio autonomo sull'art. 8 CEDU; la decisione è fondata sul superamento dei limiti di cubatura, che escludeva la prevedibilità di un esito favorevole del condono.

  • art. 39, comma 1, l. 724/1994

    unno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 724 del 1994, dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare le richieste quando si tratti della medesima nuova costruzione da considerarsi in senso unitario

    Le istanze separate presentate dal medesimo soggetto per parti di una costruzione unitaria devono essere considerate congiuntamente, così da impedire che il frazionamento eluda i limiti volumetrici del condono.

Massime di principio

  • Nel decidere sulla sospensione o revoca dell'ordine di demolizione per la pendenza di una domanda di condono o sanatoria presentata dopo il passaggio in giudicato della condanna, il giudice dell'esecuzione deve valutare il prevedibile esito della domanda, le eventuali cause ostative e i tempi necessari alla conclusione del procedimento; la sospensione è giustificata soltanto quando la definizione amministrativa sia prevedibile in tempi rapidi.
  • Le domande di condono formalmente distinte, riferite a porzioni di un unico manufatto e riconducibili a un medesimo centro di interesse, devono essere valutate unitariamente; il frazionamento non può essere utilizzato per eludere i limiti volumetrici legali.
  • Il superamento dei limiti volumetrici, una volta accertato considerando unitariamente le opere oggetto delle domande frazionate, costituisce causa ostativa tale da escludere la previsione di una rapida definizione favorevole della pratica e quindi la sospensione dell'ordine di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioMisure alternative
RamiReati ediliziEsecuzione penale

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