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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39403/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la sostituzione della pena dell'ergastolo, a suo carico per sentenza irrevocabile del 25/02/2002, con la pena di anni trenta di reclusione sulla base della presunta violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della giurisprudenza della Corte EDU nel caso Scoppola vs Italia. Sosteneva che, per effetto di detta giurisprudenza, dovessero applicarsi norme sostanziali più favorevoli. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la richiesta era identica a una già proposta e dichiarata inammissibile il 06/10/2017, che il ricorrente non era stato ammesso al rito abbreviato (richiesta del 19/02/2000 rigettata come intempestiva ai sensi dell'art. 4-ter d.l. 7/04/2000 n.82) e che il caso non è sovrapponibile al caso Scoppola. Le Sezioni unite hanno precisato che il principio Scoppola si applica solo in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili, in particolare quando il rito abbreviato fosse stato chiesto e ammesso nel periodo 02/01/2000 - 24/11/2000 e la decisione definitiva pronunciata dopo il 24/11/2000, dato il mutamento normativo intervenuto con il d.l. 24/11/2000 n.341.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha confermato che l'istanza era meramente reiterativa e che mancano i presupposti per applicare i principi della Corte EDU al caso concreto, attesa l'assenza dell'ammissione al rito abbreviato e la non sovrapponibilità fattuale al caso Scoppola. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, artt. 6 e 7

    Richiamata dal ricorrente quale fondamento dei suoi rilievi; la Corte di cassazione rileva che l'applicazione dei principi CEDU richiede corrispondenza fattuale con il caso esaminato dalla Corte EDU e che non è automatica quando manca sovrapponibilità.

  • Corte EDU, Scoppola vs Italia, sentenza 17/09/2009

    Principio centrale invocato dal ricorrente: la sentenza ha effetti rispetto all'adeguamento del trattamento sanzionatorio quando il rito abbreviato sia stato richiesto e ammesso nel periodo rilevante. La Corte di cassazione ha affermato l'applicabilità di tale principio solo in casi fattualmente sovrapponibili a Scoppola.

  • Art. 4-ter, d.l. 7 aprile 2000, n. 82

    Norma invocata per dichiarare intempestiva la richiesta di rito abbreviato formulata da Galati il 19/02/2000; tale intempestività ha determinato l'esclusione del presupposto necessario per ottenere la sostituzione della pena.

  • Art. 30, comma 1, lett. b), legge 16/12/1979, n. 479

    Normativa sulla disciplina del rito abbreviato che, nel periodo indicato, consentiva la sostituzione dell'ergastolo con 30 anni a seguito di giudizio abbreviato; rilevante per delimitare il campo di applicazione del principio Scoppola.

  • Decreto-legge 24/11/2000, n. 341, poi convertito con legge 19/01/2001, n. 4

    Provvedimento che ha modificato il trattamento sanzionatorio ripristinando l'ergastolo senza isolamento diurno; la giurisprudenza di legittimità richiede che la sentenza definitiva sia pronunciata dopo tale data per poter applicare il confronto con la disciplina previgente ai sensi di Scoppola.

  • Art. 2, comma 4, codice penale

    Richiamato per il principio che non può essere applicato un trattamento sanzionatorio più sfavorevole in violazione del principio di retroattività della norma penale più favorevole; la Corte precisa i limiti di applicazione alla luce della sovrapponibilità fattuale.

  • Sez. U, n. 34472 del 24/10/2013, Ercolano

    Decisione delle Sezioni unite che ha affermato che le pronunce della Corte EDU hanno rilevanza anche in processi diversi, ma che l'adeguamento concreto nel diritto interno può avvenire soltanto se la situazione è sostanzialmente sovrapponibile a quella esaminata dalla Corte EDU.

  • Sez. U, n. 34233 del 19/04/2012, Giannone

    Decisione delle Sezioni unite che ha precisato i criteri per l'applicazione del principio Scoppola, individuando il periodo temporale e le condizioni processuali in cui la sostituzione della pena è possibile.

  • Sez. I, n. 57056 del 01/12/2017

    Precedente decisione di inammissibilità riguardante lo stesso ricorrente, richiamata per dimostrare la reiterazione e la consolidata giurisprudenza contraria alle pretese difensive.

  • Corte costituzionale, n. 186 del 2000

    Richiamata in riferimento ai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione e alla legittimazione a irrogare sanzioni pecuniarie quale rimedio; utilizzata dalla Corte di cassazione per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sentenza della Corte EDU ha efficacia rispetto al diritto interno solo se il caso nazionale è fattualmente sovrapponibile a quello esaminato dalla Corte EDU; non è automaticamente estendibile a situazioni diverse.
  • Il beneficio sostanziale invocato in base alla sentenza Scoppola si applica solo quando il rito abbreviato sia stato richiesto e ammesso nel periodo indicato dalla giurisprudenza (01/02/2000-24/11/2000 secondo le Sezioni unite) e la decisione definitiva sia intervenuta dopo il mutamento normativo, ove ricorrano gli altri presupposti.
  • La mancata ammissione al rito abbreviato o la presentazione tardiva della relativa istanza escludono l'applicazione delle norme sostanziali più favorevoli che deriverebbero dal rito speciale.
  • Le richieste reiterative già dichiarate inammissibili possono essere respinte per manifesta infondatezza e reiterazione, con possibile condanna per spese e sanzione pecuniaria in caso di impugnazioni irrituali o manifestamente infondate.
  • Per ottenere un adeguamento della pena a seguito di pronunce sovranazionali è necessario dimostrare la corrispondenza puntuale degli elementi processuali e temporali del caso concreto con quelli valutati dalla Corte EDU; le valutazioni giurisprudenziali di legittimità (Sezioni unite) hanno valore vincolante nell'individuare i limiti di applicazione.

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