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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33705/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità richiedente)

La controversia

La Corte d'appello di Milano aveva disposto la consegna della persona richiesta all'autorità giudiziaria austriaca, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso a fini processuali per un furto aggravato commesso in abitazione, contestato come realizzato nell'ambito di un'associazione composta da cittadini georgiani dedita ai furti nelle abitazioni. La difesa ha proposto tre motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 7 della legge n. 69 del 2005 e dell'art. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, sostenendo che la condotta concretamente attribuita riguardasse soltanto un furto del valore di circa 700 euro, riconducibile agli artt. 127, 15 e 5 StGB e punibile con la reclusione fino a sei mesi o con una pena pecuniaria, quindi al di sotto della soglia dei dodici mesi richiesta per la consegna processuale. La difesa ha contestato che la soglia fosse stata verificata sulla base della fattispecie associativa o aggravata riferibile ad altri soggetti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per l'indeterminatezza della condotta, l'insufficiente descrizione del contributo concorsuale e l'erronea identificazione della persona richiesta, sostenendo che la Corte d'appello si fosse limitata a recepire le indicazioni dell'autorità austriaca. Con il terzo motivo ha denunciato la mancata indicazione analitica e traduzione delle disposizioni di legge austriache applicabili al fatto, in relazione agli artt. 6 e 17 della legge n. 69 del 2005 e all'art. 8 della decisione quadro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto soddisfatta la condizione della doppia punibilità perché, ai fini della consegna, è sufficiente che il fatto concreto oggetto del mandato sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti, senza necessità di una perfetta corrispondenza tra le fattispecie astratte, né rilevanza decisiva delle differenze relative alle circostanze aggravanti. Ha rilevato che il mandato non si fondava soltanto sugli artt. 127, 15 e 5 StGB, ma comprendeva anche l'art. 130, comma 3, StGB, relativo al furto professionale o commesso in associazione, con scasso in abitazione o con armi, punito con la reclusione da uno a dieci anni e quindi con limiti superiori alla soglia richiesta. Quanto alle informazioni sul reato e sul grado di partecipazione, la Corte ha affermato che le relative carenze non costituiscono automaticamente causa di rifiuto della consegna, potendo eventualmente giustificare una richiesta di ulteriori informazioni, purché non risulti un pregiudizio per le garanzie difensive. Ha inoltre escluso che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10 del 2021, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione debba verificare la presenza di gravi indizi di colpevolezza o di un compendio indiziario. Nel caso concreto ha ritenuto sufficientemente chiara l'imputazione, descritta come l'ingresso mediante effrazione in un'abitazione, in una determinata fascia oraria, d'intesa con altri coimputati, con sottrazione di denaro contante e monete per il valore complessivo indicato nel mandato. La censura sull'identificazione è stata giudicata generica e non confrontata criticamente con la motivazione della Corte d'appello. È stata infine esclusa la dedotta omissione di traduzione, poiché gli articoli austriaci erano elencati e tradotti in italiano nel mandato; non è richiesta la traduzione nella lingua della persona richiesta. La persona ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 3, legge n. 69/2005

    doppia punibilità e soglia della pena massima non inferiore a dodici mesi per il mandato di arresto europeo processuale

    La doppia punibilità richiede che il fatto concreto sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti; non è necessaria la corrispondenza esatta delle fattispecie astratte e non assumono rilievo decisivo le differenze tra le circostanze aggravanti. La soglia edittale risultava integrata in ragione della fattispecie austriaca aggravata contestata.

  • art. 2, decisione quadro 2002/584/GAI

    soglia sanzionatoria per l'esecuzione del mandato di arresto europeo

    La disciplina europea è stata interpretata nel senso che la condizione della punibilità in entrambi gli ordinamenti va riferita al fatto concreto, mentre la fattispecie straniera non deve necessariamente coincidere con quella italiana.

  • art. 130, comma 3, StGB

    furto professionale o commesso in associazione, con scasso in abitazione o con armi, punito con la reclusione da uno a dieci anni

    La disposizione, indicata nel mandato, integra una fattispecie con limiti edittali superiori alla soglia richiesta per il mandato di arresto europeo processuale.

  • artt. 6 e 17, legge n. 69/2005

    informazioni contenute nel mandato e condizioni per l'esecuzione

    Le informazioni relative alla condotta, alla pena e al grado di partecipazione servono a consentire i controlli previsti dalla legge, ma la loro omissione non determina automaticamente il rifiuto della consegna se non arreca pregiudizio alle garanzie difensive.

  • artt. 18 e 18-bis, legge n. 69/2005

    motivi tassativi di rifiuto della consegna

    L'omessa indicazione della pena minima e massima non è prevista tra le cause automatiche di rifiuto e può dar luogo, se necessario, alla richiesta di ulteriori informazioni.

  • art. 8, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI

    circostanze della commissione del reato e grado di partecipazione del ricercato

    Il mandato deve contenere informazioni formali minime sufficienti a consentire all'autorità dell'esecuzione i controlli demandati dalla legge e la decisione sulla consegna.

  • art. 2, legge n. 69/2005

    rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali

    Le carenze informative rilevano quando incidono concretamente sulle garanzie difensive e sui diritti fondamentali della persona richiesta.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    modifiche agli artt. 6 e 17 della legge n. 69/2005

    La novella ha eliminato il controllo sul compendio indiziario e il riferimento ai gravi indizi di colpevolezza quale presupposto per l'esecuzione del mandato processuale.

  • art. 606, comma 1, lettere b) e c), c.p.p.

    violazione di legge e vizio di motivazione

    I motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili, in parte perché infondati alla luce della disciplina applicabile e in parte perché generici e non confrontati criticamente con la motivazione impugnata.

Massime di principio

  • Nel mandato di arresto europeo, la condizione della doppia punibilità è soddisfatta quando il fatto concreto oggetto della richiesta è previsto come reato sia nello Stato emittente sia nello Stato di esecuzione; non occorre che le fattispecie astratte, il titolo del reato, gli elementi costitutivi o il trattamento sanzionatorio coincidano esattamente.
  • Ai fini della soglia edittale prevista per la consegna processuale, occorre considerare la fattispecie criminosa concretamente contestata dall'autorità emittente, comprese le qualificazioni aggravate indicate nel mandato, purché riferibili alla condotta oggetto della richiesta.
  • Le differenze tra gli ordinamenti nazionali nella disciplina delle circostanze aggravanti non escludono, di per sé, la doppia punibilità, poiché il controllo riguarda la previsione del fatto come reato e non la perfetta corrispondenza delle circostanze.
  • Le informazioni del mandato relative alle circostanze del reato e al grado di partecipazione devono essere sufficienti a consentire i controlli attribuiti all'autorità dell'esecuzione, ma non è richiesta una ricostruzione probatoria completa del fatto.
  • Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10 del 2021, l'autorità giudiziaria italiana non deve verificare, ai fini dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza o di un compendio indiziario allegato dall'autorità emittente.
  • L'omessa o incompleta indicazione di informazioni richieste dalla disciplina del mandato di arresto europeo non comporta automaticamente il rifiuto della consegna quando la carenza può essere colmata mediante ulteriori informazioni e non determina un concreto pregiudizio per le garanzie difensive.
  • La censura relativa all'identificazione della persona richiesta deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; una contestazione generica non è idonea a superare l'accertamento fondato sulla coincidenza dei dati identificativi.
  • Quando il mandato di arresto europeo riporta le disposizioni dello Stato emittente corredate dalla traduzione nella lingua dello Stato di esecuzione, non è necessaria anche la traduzione nella lingua della persona richiesta, in assenza di uno specifico obbligo previsto dalla disciplina richiamata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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