Cassazione Penale, Sentenza n. 02680/2026 del 22/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 23/05/2025 che, nel giudizio di rinvio disposto da questa Corte, aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di Giuseppe Cipriano per l'omicidio pluriaggravato di Angelo Vassallo (5/9/2010), ma aveva comunque revocato la custodia cautelare per il lungo tempo trascorso. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione sulla gravità indiziaria e contestava la valutazione delle dichiarazioni rese dal coindagato Romolo Ridosso (interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p.), lamentando anche il divieto di "circolarità della fonte" e sostenendo di avere interesse all'impugnazione per ottenere una decisione logica e per coltivare una futura aspettativa di riparazione per eventuale ingiusta detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di un interesse concreto e attuale all'impugnazione. Ha motivato che, al momento della proposizione del ricorso, Cipriano non era più sottoposto a misure coercitive (l'ordinanza cautelare era stata annullata per difetto delle esigenze cautelari) e che impugnare la valutazione della gravità indiziaria senza chiedere la modifica del dispositivo (cioè un provvedimento sostanzialmente più favorevole) non produce alcun vantaggio processuale. La Corte ha richiamato principi consolidati sull'interesse ad impugnare (art. 568 c.p.p. e giurisprudenza di legittimità e di Sezioni Unite), ha precisato che le pronunce in sede cautelare non vincolano il giudice del dibattimento e ha rilevato che il ricorrente non ha specificato né motivato concretamente il danno subito né le ragioni per cui una pronuncia favorevole sarebbe necessaria ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'interrogatorio del collaboratore/coindagato: le dichiarazioni rese in tale sede possono costituire elemento valutabile ai fini della gravità indiziaria, ma la loro attendibilità va valutata con le cautele del caso e attraverso riscontri.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce la condizione soggettiva dell'interesse ad impugnare: la Corte ricorda che l'interesse deve essere concreto e attuale, ossia la impugnazione deve mirare a ottenere un vantaggio processuale effettivo rispetto alla situazione determinata dal provvedimento impugnato.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che imponeva al P.M. di chiedere l'archiviazione in presenza di una pronuncia di insussistenza dei gravi indizi, eliminando quindi un automatismo: la decisione cautelare non vincola il processo principale e il giudice del dibattimento valuta liberamente le prove.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Principio secondo cui, anche quando la Cassazione annulla con rinvio in sede cautelare, l'effetto vincolante di tale pronuncia è limitato al giudice della cautela chiamato a pronunciarsi nuovamente e non si estende automaticamente agli altri gradi o fasi del processo.
Massime di principio
- Se l'impugnazione colpisce soltanto la motivazione di un provvedimento cautelare annullato o revocato (cioè senza chiedere una diversa statuizione nel dispositivo che produca un vantaggio concreto), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse concreto e attuale.
- L'interesse ad impugnare deve esistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino alla decisione; non è sufficiente un interesse teorico o meramente prospettico.
- Le dichiarazioni rese da coindagati in sede di interrogatorio ex art. 415-bis sono valutabili ma richiedono riscontri esterni per superare il naturale limite di attendibilità; bisogna evitare valutazioni fondate su 'circolarità' (cioè dichiarazioni confermate solo da altre dichiarazioni della stessa fonte).
- Una pronuncia favorevole in sede cautelare annullata o modificata non vincola il giudice del dibattimento: il processo principale resta sede di autonoma valutazione delle prove.
- Chi intende conservare la possibilità di chiedere una successiva riparazione per ingiusta detenzione deve dedurre in modo specifico e motivato il pregiudizio subito, indicando in che modo la pronuncia favorevole sarebbe funzionale a quella futura richiesta.
- In presenza di ricorsi manifestamente privi di interesse o palesemente inammissibili, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e applicare sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende).
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