Cassazione Penale, Ordinanza n. 36201/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Quattro imputati, già ritenuti responsabili dal Tribunale per un fatto di violenza privata aggravata commesso il 5 marzo 2016 e poi condannati in appello con riduzione della pena da quattro a due mesi di reclusione, hanno proposto ricorso per cassazione. I motivi di ricorso erano comuni a tutti: il primo censurava la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove, prospettando una lettura alternativa del compendio probatorio; il secondo deduceva, in sostanza, l'intervenuta prescrizione del reato prima della decisione di legittimità, sostenendo che il termine andasse computato senza escludere talune sospensioni del dibattimento o comunque facendo valere che la causa estintiva fosse maturata nelle more.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità. Ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato, rilevando che la prescrizione del reato è maturata il 6 maggio 2024, quindi dopo la sentenza di appello del 22 marzo 2024, e che il periodo di sospensione disposto per l'astensione del Vice Procuratore Onorario non doveva essere computato. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude alla Corte di rilevare d'ufficio cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., compresa la prescrizione maturata nel corso del giudizio di legittimità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di rilevare e dichiarare cause di non punibilità, inclusa la prescrizione sopravvenuta nel giudizio di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o delle prove, perché tali doglianze attengono al merito e sono incompatibili con il controllo di cassazione.
- Quando il reato è già prescritto solo dopo la sentenza di appello, la causa estintiva non può essere utilmente dedotta in cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché non si instaura un valido rapporto di impugnazione.
- Ai fini del calcolo della prescrizione devono essere considerate solo le sospensioni del procedimento rilevanti secondo la disciplina applicabile; periodi di sospensione non computabili non incidono sul termine finale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo diversa disciplina specifica.
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