Cassazione Penale, Sentenza n. 30035/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lettere c) ed e), cod. proc. pen., per difetto di motivazione sui presupposti dell'obbligo di "firma" (obbligo di comparizione) di cui all'art. 6, comma 5 (richiamato dal ricorrente come legge n. 689/1981), con la censura che il G.I.P. avrebbe aderito acriticamente alla motivazione della Autorità di Pubblica Sicurezza senza valutare adeguatamente necessità, urgenza, e pericolosità del soggetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento questorile, richiamato dal G.I.P., fosse adeguatamente motivato: si trattava di un "DASPO fuori contesto" relativo a violenze tra tifoserie, con indicazione dei fatti, della pericolosità personale (numerosi precedenti penali e due precedenti DASPO) e della proporzionalità della durata (10 anni). La Corte ha ribadito i criteri di motivazione richiesti (necessità e urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte, congruità della durata) e che, nel caso di cui al comma 5 dell'art. 6, la prescrizione dell'obbligo di comparizione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti normativi. Inoltre la Corte ha osservato che la censura del ricorrente è generica e non affronta criticamente la motivazione. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (DASPO)
comma 2 e comma 5 (prescrizione dell'obbligo di comparizione e durata del divieto)
La norma autorizza il Questore a irrogare il divieto di accesso e, nelle ipotesi previste, a prescrivere l'obbligo di comparizione. Il comma 5 rende obbligatoria la prescrizione dell'obbligo di comparizione quando ricorrono i requisiti indicati (precedente divieto e partecipazione attiva a episodi di violenza); la Corte ammette che la sussistenza dei presupposti possa desumersi anche dalla gravità dei fatti e dalla pericolosità del soggetto
art. 13 Costituzione
Limita le compressioni della libertà personale richiedendo che siano previste dalla legge e adeguatamente motivate; la giurisprudenza costituzionale impone che il Questore documenti e valuti le circostanze oggettive e soggettive che giustificano la misura e che il giudice della convalida ne verifichi l'effettiva necessità e urgenza
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Grounds di cassazione richiamate dal ricorrente (difetto di motivazione). La Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a mettere in luce un vizio di motivazione rilevante ai sensi di tali lettere
Previene le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, con l'onere delle spese del procedimento e la possibilità di comminare somme a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso sia inammissibile
legge n. 689/1981 (richiamata dal ricorrente)
art. 6, comma 5 (come indicato nel ricorso)
Nel testo della sentenza il richiamo a legge n. 689/1981 appare come l'indicazione fornita dal ricorrente; la Corte in realtà analizza il quadro normativo del DASPO (legge n. 401/1989) e le sue prescrizioni, sottolineando che la misura di comparizione è disciplinata e, in certi casi, obbligatoria
Massime di principio
- Le misure tipo DASPO con obbligo di comparizione sono misure di prevenzione della libertà personale e richiedono motivazione adeguata del Questore sulle circostanze oggettive e soggettive; tuttavia, quando il legislatore ha previsto l'obbligatorietà della prescrizione (art. 6, comma 5 L. 401/1989), la discrezionalità è limitata e la motivazione può essere desunta dalla sussistenza dei requisiti normativi
- La verifica giudiziale (convalida del G.I.P.) controlla la sussistenza dei presupposti (necessità e urgenza) ma il sindacato è più circoscritto rispetto ad altre misure restrittive: l'urgenza rileva in modo decisivo solo se la misura è stata eseguita prima della convalida e l'interessato deve provare l'esecuzione anteriore per far valere la carenza di urgenza
- La mancanza di una formulazione esplicita della motivazione in ordine a "necessità" e "urgenza" non è sempre decisiva: la Corte consente che tali requisiti siano desunti dalla gravità dei fatti, dalla pericolosità del soggetto e da precedenti specifici, purché la motivazione complessiva sia logicamente congruente
- Il ricorrente ha l'onere di contestare criticamente e specificamente la motivazione per poter ottenere l'accoglimento; censure generiche sulla motivazione risultano inammissibili
- L'obbligo di comparizione è strumentale all'osservanza del divieto di accesso e alla prevenzione di ulteriori pericoli per l'ordine pubblico; non è considerato una pena accessoria ma una misura preventiva proporzionata alla pericolosità emersa
- In presenza di precedenti DASPO e di numerosi precedenti penali collegati a episodi di violenza, la durata estesa della prescrizione (entro i limiti di legge) può ritenersi proporzionata e congrua
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