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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02183/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Messina aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto dall'imputato contro la sentenza del Tribunale di Messina del 9 marzo 2023. Contro tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 546, lett. b) e g), c.p.p. e sostenendo che la sentenza di primo grado sarebbe nulla perché priva dell'indicazione della data di emissione. La Corte di cassazione rileva che il motivo non attacca la ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondato esclusivamente sulla tardività dell'appello, e aggiunge che la censura è comunque manifestamente infondata, poiché la mancanza o l'erroneità della data non determina nullità quando la data sia ricavabile con esattezza dagli atti; nel caso concreto, inoltre, l'incipit della sentenza di primo grado indicava la data di pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 546 c.p.p.

    La dedotta violazione delle regole sul contenuto della sentenza di primo grado è stata ritenuta non idonea a scalfire la ratio dell'ordinanza impugnata; inoltre, la mancanza o l'erroneità della data non comporta nullità se la data è desumibile dagli atti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi del provvedimento impugnato.
  • La mancanza o l'erroneità della data nella sentenza non determina nullità se la data di pronuncia può essere ricavata con certezza dagli atti del procedimento.
  • L'inammissibilità manifesta dell'impugnazione legittima la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando emergano profili di colpa.
  • La deduzione di un vizio formale della sentenza di primo grado non può essere utilizzata per aggirare una declaratoria di tardività dell'impugnazione se il vizio non incide sulla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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