Cassazione Civile, Sentenza n. 15863/2020 del 24/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa nei confronti di un socio di un consorzio costituito in forma di società consortile a responsabilità limitata, per debiti erariali della società relativi agli anni 1998 e 1999 e giudizialmente accertati. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato la cartella e la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 6271/16 depositata il 1° luglio 2016, aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che le obbligazioni fossero state assunte dal consorzio in nome proprio e non per conto dei singoli consorziati, con conseguente esclusione della responsabilità sussidiaria del socio. Con l’unico motivo, l’Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 1192, 1705, 2615 e 2615-ter c.c., sostenendo che il socio dovesse rispondere sussidiariamente delle obbligazioni del consorzio costituito nella forma di società a responsabilità limitata. La Corte ha inoltre rilevato che non era stato dedotto un abusivo ricorso allo strumento societario per ottenere un indebito risparmio fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato l’unico motivo e il ricorso. Ha stabilito che, quando il consorzio assume la forma di società a responsabilità limitata, la responsabilità per le obbligazioni sociali è regolata dal tipo societario adottato: ai sensi dell’art. 2472, primo comma, c.c., ne risponde soltanto la società con il proprio patrimonio, e non si applica la diversa disciplina generale dell’art. 2615 c.c. La Corte ha precisato che la causa consortile non può comportare lo stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo societario; nel caso concreto non era stata denunciata la finalità abusiva di conseguire un indebito risparmio fiscale. Ha condannato l’Agenzia delle Entrate a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 13.000, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori.
Norme richiamate
Il regime della responsabilità verso i terzi per le obbligazioni assunte dal consorzio con attività esterna in nome proprio è disciplinato, in via generale, dall’art. 2615 c.c., che sancisce il principio della responsabilità esclusiva del fondo consortile (comma 1), a meno che si tratti di obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziali, in relazione alle quali opera la responsabilità di questi ultimi, in solido con quella del fondo consortile (comma 2).
Per il consorzio ordinario con attività esterna, risponde esclusivamente il fondo consortile, salvo che l’obbligazione sia stata assunta per conto dei singoli consorziati; tale disciplina non prevale però su quella propria della forma societaria adottata quando il consorzio è costituito come società di capitali.
Laddove, poi, il consorzio assuma, come nel caso in esame, la veste societaria, ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata.
La società consortile è assoggettata, quanto alla responsabilità per le obbligazioni, alla disciplina del tipo societario prescelto, fatti salvi eventuali adattamenti giustificati da incompatibilità con aspetti essenziali della causa consortile.
Conseguentemente, alla società consortile a responsabilità limitata trova applicazione la regola dettata dall’art. 2472 c.c., comma 1, in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Nella società consortile a responsabilità limitata, delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio; il socio non è responsabile per il solo fatto di essere tale.
Massime di principio
- Quando un consorzio è costituito nella forma di società a responsabilità limitata, la responsabilità per le obbligazioni sociali segue la disciplina della società a responsabilità limitata: ne risponde la società con il proprio patrimonio, non i soci per il solo fatto della loro qualità.
- La causa consortile può giustificare deroghe implicite a singole disposizioni del tipo societario soltanto quando la loro applicazione sia incompatibile con aspetti essenziali del fenomeno consortile; non può invece alterare i connotati fondamentali del tipo prescelto, rendendolo irriconoscibile rispetto al modello legale.
- L’applicazione del regime di responsabilità proprio della società di capitali alla società consortile presuppone la valutazione dei patti consortili e dell’attività concretamente esercitata, per distinguere l’attività svolta in esecuzione del patto mutualistico dall’attività commerciale autonoma e verificare che l’organizzazione consortile non sia stata utilizzata unicamente per conseguire un indebito risparmio fiscale.
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