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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13702/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento di correzione di errore materiale proposto per ottenere la rettifica di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, nel rigettare il ricorso dell'azienda sanitaria contro una sentenza della Corte d'appello, aveva condannato l'ente al pagamento delle spese di lite. La parte istante sosteneva che nell'ordinanza mancasse la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, che avrebbe formulato tale richiesta. La controparte si è opposta, deducendo che non vi fosse alcun errore materiale. La Corte ha esaminato in particolare se, nel giudizio di cassazione, l'istanza di distrazione potesse ritenersi proposta solo perché avanzata nel precedente grado di merito, e ha ritenuto che ciò non fosse possibile, poiché la richiesta di distrazione deve essere riproposta nello stesso grado in cui si chiede la condanna alle spese. Inoltre ha richiamato il principio per cui, in mancanza di reiterazione della dichiarazione ex art. 93 c.p.c., non è possibile verificare se il difensore abbia già ricevuto dal cliente il rimborso delle spese e il pagamento degli onorari.

La decisione

La Corte ha respinto l'istanza di correzione dell'errore materiale, rilevando che nell'ordinanza precedente non vi era stata omissione censurabile, poiché in sede di legittimità non risultava formulata alcuna istanza di distrazione delle spese e quella eventualmente proposta in un grado precedente non poteva spiegare effetti nel diverso grado di giudizio. Ha inoltre precisato che l'ordinanza da correggere aveva già regolato le spese secondo soccombenza. Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ha disposto nulla, richiamando il successivo orientamento delle Sezioni Unite secondo cui in tale procedimento non è configurabile una soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure se la parte resistente si oppone alla rettifica.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente

    la distrazione delle spese in favore del difensore può essere disposta solo nel medesimo grado in cui la parte sia stata condannata alle spese; la richiesta deve essere formulata nello stesso grado e non può essere trasposta da un grado precedente o successivo.

  • art. 91 c.p.c.

    ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.

    la Corte richiama la regola della soccombenza per le spese, ma afferma che nel procedimento di correzione di errore materiale non è configurabile una soccombenza idonea a giustificare la liquidazione delle spese.

  • artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.

    procedimento di correzione degli errori materiali

    vengono richiamati come base normativa del procedimento di correzione, qualificato come sostanzialmente amministrativo e non diretto a incidere sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corretto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. deve essere richiesta espressamente nello stesso grado in cui si forma la statuizione sulle spese; non basta una richiesta formulata in un grado diverso.
  • La distrazione delle spese non può essere desunta per implicito o per rinvio ad istanze precedenti, perché la sua ammissibilità dipende dalla collocazione della domanda nel singolo grado processuale.
  • In assenza della reiterazione della dichiarazione del difensore, non è possibile verificare se il cliente abbia già rimborsato spese e onorari, sicché manca il presupposto per disporre la distrazione.
  • Il procedimento di correzione di errore materiale ha natura sostanzialmente amministrativa e non determina una vera soccombenza tra le parti; pertanto non vi è luogo a liquidazione delle spese neppure se la parte intimata si oppone alla rettifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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