Ordinanza n. 313/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, comunicato in data -OMISSIS- con cui è stata rigettata l'istanza di subentro e annullato il nulla osta -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto dell’istanza di subentro e annullamento del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio con cui è stata rigettata l’istanza di subentro di un nuovo datore di lavoro e, contestualmente, è stato annullato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato su richiesta di altro datore di lavoro. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto. La controversia si inserisce in una serie di dodici ricorsi riguardanti lavoratori stranieri per i quali il nulla osta era stato richiesto dalla medesima impresa e l’istanza di subentro era stata presentata dalla medesima nuova impresa, dopo la dichiarazione di indisponibilità all’assunzione da parte del datore originario. Il testo non specifica in dettaglio gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza del fumus boni iuris. Ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato quando si interrompe un rapporto di lavoro previamente e correttamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore, ma non quando il rapporto di lavoro non sia mai sorto, anche se la mancata instaurazione dipende da ragioni estranee alla volontà dello straniero. Il Collegio ha ritenuto decisivo che, nella fattispecie, nessun rapporto di lavoro fosse stato instaurato con il datore che aveva richiesto il nulla osta, senza attribuire rilievo alla specifica ragione della mancata instaurazione. Ha quindi ritenuto non possibile, allo stato, il subentro di un nuovo datore di lavoro nel nulla osta rilasciato in favore del precedente datore. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha esaminato la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dei datori di lavoro.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il presupposto per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è l’interruzione di un rapporto di lavoro previamente e correttamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore; tale istituto non si applica quando il rapporto di lavoro non sia mai sorto, anche se la mancata instaurazione non dipende dalla volontà del lavoratore.
- In assenza di instaurazione del rapporto di lavoro con il datore che ha ottenuto il nulla osta, non è possibile, allo stato, il subentro di un nuovo datore di lavoro nel nulla osta rilasciato in favore del precedente datore.
- Nella fase cautelare, il fumus boni iuris difetta quando la pretesa cautelare si fonda sulla possibilità di subentro in un nulla osta relativo a un rapporto di lavoro mai instaurato, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice.
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