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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44871/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Perugia (2.3.2022) che aveva accolto l'istanza di equo indennizzo per ingiusta detenzione presentata da Francesco Commodi e liquidato €14.200 per 71 giorni di custodia cautelare domiciliare (12.6-22.8.2008). Il Ministero ha dedotto: (i) intempestività dell'istanza perché il dies a quo avrebbe dovuto decorrere dall'udienza in cui il Pubblico Ministero ha rinunciato all'appello (richiamando la pronuncia "Ricci" delle Sezioni Unite); (ii) carenza di una pronuncia assolutoria di merito idonea a fondare l'indennizzo, essendo l'assoluzione dovuta alla rinuncia del P.M. per sopravvenuta prescrizione/estinzione; (iii) esistenza di colpa o dolo grave del Commodi che avrebbe concorso a cagionare la misura cautelare (silenzio all'interrogatorio, addebiti per altre condotte corruttive), impedendo il riconoscimento dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) il termine biennale di cui all'art. 315 c.p.p. per proporre l'istanza di riparazione decorre dal momento in cui la pronuncia di proscioglimento diventa irrevocabile nello specifico meccanismo processuale (ossia dal provvedimento della Corte d'appello che ha dichiarato l'appello "inammissibile per rinuncia" e dal decorso del relativo termine di impugnazione), e non dall'atto formale di rinuncia del P.M. anteriore alla decisione del giudice di gravame; pertanto l'istanza del Commodi (depositata il 27.7.2018) è stata ritenuta tempestiva; (2) l'assoluzione con formula di merito ("perché il fatto non sussiste" o altre formule tassative dell'art. 314 c.p.p.) legittima la richiesta di equo indennizzo anche se in precedenza il primo grado aveva escluso l'utilizzabilità di talune prove; non rileva che il P.M. abbia poi rinunciato all'appello; (3) non sussistono elementi che colleghino il silenzio dell'imputato o altre contestazioni (per le quali è intervenuta prescrizione o diversa qualificazione) a una condotta colposa o dolosa idonea a escludere il diritto all'indennizzo; inoltre il Ministero non ha fornito la prova degli elementi estintivi o impeditivi. La Corte ha inoltre osservato che, nel procedimento di riparazione, trovano applicazione principi civilistici in tema di onere della prova (chi resiste deve provare i fatti estintivi o impeditivi). Di conseguenza l'ordinanza impugnata è confermata e l'indennizzo resta riconosciuto.

Norme richiamate

  • art. 315 cod. proc. pen.

    termine di due anni "dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è diventata irrevocabile ..."

    Il biennio decorre dal momento in cui la sentenza diventa irrevocabile nell'ambito del procedimento: nel caso di appello con rinuncia del P.M. il dies a quo si individua nella pronuncia del giudice che dichiara l'inammissibilità dell'appello e dopo il decorso del relativo termine di impugnazione

  • art. 314 cod. proc. pen.

    forme tassative di proscioglimento ("perché il fatto non sussiste", "per non aver commesso il fatto", "perché il fatto non costituisce reato")

    L'assoluzione con formula di merito prevista dall'art. 314 costituisce presupposto per l'ammissione all'equo indennizzo; non è precluso l'indennizzo se l'assoluzione è stata confermata o resa efficace a seguito di successiva definizione dell'appello

  • art. 627, quarto comma, cod. proc. pen.

    Principio che impedisce di sollevare in un giudizio questioni di nullità o inammissibilità già verificatesi nei precedenti gradi; applicato in senso preclusivo alla contestazione tardiva della tempestività dell'istanza di riparazione quando la questione poteva essere sollevata nel precedente grado

  • D.lgs. 8.11.2021 n. 118 (modifica art. 314 c.p.p.)

    Le modifiche hanno chiarito, tra l'altro, che l'esercizio della facoltà di non rispondere da parte dell'imputato non costituisce di per sé condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione

  • Sez. U, Sentenza "Ricci" n. 12602 del 17/12/2015

    Affermato che la rinuncia validamente proposta all'impugnazione determina estinzione del gravame e può produrre la dichiarazione di inammissibilità; la Corte qui interpreta però tale principio nel contesto del procedimento pendente, distinguendo tra atto abdicativo del P.M. e la decisione giudiziale che cristallizza gli effetti

  • Giurisprudenza della Cassazione citata (es. Sez. 5, n. 42315/2016; Sez. 2 n.25020/2012; Sez.6 n.23848/2013)

    Richiami giurisprudenziali sui profili della rinuncia all'impugnazione, della irrevocabilità degli atti ricettizi e sui limiti alla revoca della rinuncia; utilizzati per delimitare gli effetti della rinuncia del P.M. nel calcolo del dies a quo e nella valutazione del procedimento

Massime di principio

  • Il termine biennale per l'istanza di riparazione decorre dal momento in cui la sentenza di proscioglimento diventa irrevocabile nell'ambito del procedimento: se vi è stato un appello e il P.M. ha rinunciato, il dies a quo si identifica nella pronuncia del giudice d'appello che dichiara l'inammissibilità dell'appello e dopo il decorso del termine per impugnare tale pronuncia
  • L'assoluzione con formula di merito prevista dall'art. 314 c.p.p. legittima la richiesta di equo indennizzo anche se nel corso del processo sono intervenute questioni sulla utilizzabilità di prove; la natura formale o sostanziale dell'assoluzione va valutata sulla base della formula di proscioglimento
  • Nel giudizio per la riparazione per ingiusta detenzione si applicano principi di civilistica processuale sull'onere della prova: il richiedente prova i fatti costitutivi, il resistente deve provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi (es. intempestività, condotta colposa dell'imputato)
  • La rinuncia del P.M. produce effetti di estinzione del gravame ma non annulla il ruolo del giudice d'appello che deve comunque pronunciarsi; non si può assumere automaticamente che l'atto di rinuncia anticipi il decorso del termine per la proposizione dell'istanza di riparazione
  • Il semplice esercizio del diritto al silenzio (facoltà di non rispondere) non costituisce di per sé condotta colposa o dolosa che escluda il diritto all'indennizzo, salvo che non emerga che con il silenzio siano state occultate circostanze specifiche ed essenziali che avrebbero modificato la valutazione degli elementi alla base della misura cautelare
  • Se la parte resistente non solleva in tempo utile determinati profili (ad es. intempestività) nei precedenti gradi, può essere preclusa dal sollevare tali questioni successivamente in fase di rinvio o in Cassazione

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