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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27455/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p., lamentando un vizio di motivazione: la mancata indicazione delle ragioni che avrebbero impedito l'applicazione, in suo favore, di una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Sosteneva quindi che il tribunale non avrebbe spiegato perché non abbia accolto l'ipotesi di proscioglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, co. 5-bis, c.p.p. (norma introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), ritenendo che il motivo proposto non rientri fra i ridotti e specifici motivi ammessi per impugnare le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti: le impugnazioni devono riguardare, in modo specifico, la volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio denunciato (mancata esposizione delle ragioni del mancato proscioglimento) non è stato ritenuto tra questi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento); la sentenza impugnata rientra in questa fattispecie, con conseguente regime limitato di impugnabilità.

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede il proscioglimento per particolare tenuità del fatto o per altri casi previsti; il ricorrente lamentava la mancata valutazione di tale prospettazione, ma la Corte ha ritenuto che tale censura non rientri tra i motivi specificamente ammessi contro le sentenze di cui all'art. 444.

  • art. 610, co. 5-bis c.p.p.

    Prevede la declaratoria di inammissibilità semplificata per i ricorsi contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti quando i motivi non siano quelli specificamente consentiti (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena). La Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 448, co. 2-bis c.p.p.

    Richiamato come parte del quadro normativo che delimita i motivi di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena, in correlazione con le modifiche legislative del 2017.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (co. 50 e co. 62)

    Ha modificato il codice di procedura penale introducendo limitazioni all'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento e la procedura semplificata di inammissibilità (art. 610 co.5-bis). La Corte ha applicato tali modifiche dichiarando il ricorso inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e ad una somma a beneficio della cassa delle ammende in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza; la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese e 4.000 euro.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per affermare che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione non esclude la colpa del ricorrente nella determinazione delle ragioni di impugnabilità, giustificando la condanna alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • I ricorsi in Cassazione contro sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) sono sottoposti a un regime limitato: sono ammessi solo motivi specifici e tassativi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza).
  • Censure generiche di motivazione, ovvero lamentele che non incidono su uno dei profili espressamente indicati dalla normativa, sono dichiarate inammissibili con procedura semplificata ex art. 610 co.5-bis c.p.p.
  • Chi propone un ricorso manifestamente inammissibile rischia non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e a una sanzione amministrativa (versamento alla cassa delle ammende) ex art. 616 c.p.p.; perciò è importante valutare preventivamente la rilevanza giuridica dei motivi rispetto al limitato elenco normativo.
  • Se si intende impugnare una decisione di applicazione della pena per omissione di valutazioni (es. mancato proscioglimento ex art.129), occorre inquadrarne la censura in uno dei motivi ammessi (ad es. dimostrare che la sentenza è in contrasto con la volontà espressa dall'imputato, che vi sia difetto di correlazione tra richiesta e dispositivo, o che vi sia errore nella qualificazione giuridica o illegittimità della pena).
  • In fase difensiva, bisogna formulare motivi specifici e documentati, evitando censure vaghe o puramente formali: ciò riduce il rischio di declaratoria di inammissibilità e di sanzioni economiche.

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