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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19239/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugnava la conferma di condanna per concorso in truffa aggravata, deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 179, 180 e 465 c.p.p.: contestava che il Tribunale avesse sanato, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., l'omessa notifica al detenuto del decreto di citazione per giudizio immediato, lamentando la tardività della notifica e la violazione del termine a comparire (anche in relazione all'art. 456, comma 3, c.p.p.). La difesa riferiva che alla prima udienza (ottobre 2021) il Tribunale aveva preso atto dello stato detentivo senza accertare rinunce a comparire, nominando un difensore d'ufficio e rinviando all'udienza del 3 novembre 2021 per la quale era stata disposta la traduzione; in quella sede era stata sollevata l'eccezione di tardiva notifica e della violazione dei termini di comparizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice di merito, che ha accertato: (i) la rinuncia a comparire dell'imputato pervenuta il 17 ottobre 2021 (rinuncia che implica conoscenza del procedimento); (ii) che l'art. 184 c.p.p. prevede la sanatoria della nullità della citazione quando la parte ha rinunciato a comparire; (iii) che successivamente vi sono stati ulteriori rinvii e che, il 25 maggio 2022, l'imputato aveva ricevuto personalmente la notificazione sia del verbale del 30 marzo 2022 sia del decreto di citazione a giudizio; (iv) che in data 25 maggio 2022 l'imputato non fornì giustificazioni per l'assenza, pur essendo a conoscenza del processo e assistito dal difensore di fiducia, con conseguente perfezionamento del contraddittorio e rigetto dell'eccezione. Per questi motivi il motivo è stato ritenuto inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per manifesta inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita le censure ammesse in cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti richiesti da tale norma

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Riferita dalla difesa in tema di nullità connesse alla notifica; la Corte non ha ritenuto fondata l'eccezione alla luce della successiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato

  • art. 180 cod. proc. pen.

    La difesa invocava la sanzione della nullità per omessa notifica; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la nullità sia stata sanata per rinuncia o per la successiva effettiva conoscenza del procedimento

  • art. 465 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla declaratoria di nullità; la Corte ha valutato le nullità secondo il regime previsto e la giurisprudenza applicabile

  • art. 456, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine minimo (almeno trenta giorni) per la comparizione nel giudizio immediato; la Corte ha richiamato il principio che la violazione di tale termine dà luogo a nullità che può richiedere la rinnovazione dell'atto se non sanata

  • art. 184, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede che la nullità della citazione e della relativa notificazione sia sanata ove la parte interessata abbia rinunciato a comparire: la Corte ha ritenuto che la rinuncia prodotta dall'imputato avesse efficacia sanante

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di rinnovazione dell'atto giudiziario quando la nullità non è sanata; la Corte ha spiegato che, in mancanza di sanatoria, andrebbe disposta la rinnovazione dell'atto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende per l'impugnazione manifestamente inammissibile

Massime di principio

  • La mancata o tardiva notificazione della citazione per giudizio immediato può determinare una nullità che, se non sanata, impone la rinnovazione dell'atto; tuttavia la nullità è sanabile quando la parte ha effettivamente rinunciato a comparire o ha comunque avuto conoscenza del procedimento.
  • La rinuncia a comparire da parte dell'imputato detenuto è un elemento che implica la conoscenza del procedimento e può operare come sanatoria della nullità della notifica (art. 184 c.p.p.).
  • La ricezione personale successiva della notificazione del decreto di citazione e degli atti processuali da parte dell'imputato è idonea a perfezionare il contraddittorio e a escludere la rilevanza della precedente omissione notificatoria.
  • Se il difensore solleva eccezioni di nullità ma l'imputato è assistito, è a carico della difesa dimostrare l'effettiva lesione del diritto di difesa; l'assenza di giustificazioni per la mancata comparizione, pur essendo a conoscenza del processo, rende inefficace l'eccezione.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili possono comportare, oltre alla condanna alle spese, sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende; valutare la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in cassazione.

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