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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19784/2020 del 22/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva accolto il ricorso per revocazione proposto dalla Sas Mancini e dai soci. La revocazione era fondata sul ritrovamento, dopo la sentenza d'appello, di documenti contabili (situationi patrimoniali al 31.12.2005 di tre società collegate) che - secondo i contribuenti - avrebbero dimostrato la natura finanziaria delle somme, giustificando l'omessa annotazione come operazioni imponibili e quindi l'annullamento delle sanzioni IVA. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato sostenendo che non ricorrevano i presupposti della revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c.: mancava la prova della forza maggiore o dell'assenza di colpa nella mancata produzione dei documenti e i documenti non erano decisivi perché limitati al saldo finale e non idonei a provare la reale natura delle operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso per revocazione proposto dalla Sas Mancini e dai soci. La Corte ha ritenuto che i contribuenti non avessero dimostrato l'incolpevole impossibilita di produrre i documenti nel giudizio di merito (mancata prova di aver compiuto tutte le diligenti azioni per ottenere la documentazione dal precedente consulente) e che i documenti prodotti non fossero decisivi, essendo meri riepiloghi/assestamenti di bilancio che non dimostravano la natura reale delle operazioni contestate. Sono state altresì liquidate le spese di cassazione a carico dei contribuenti.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c. (comma 1, n. 3)

    Regola la revocazione per il ritrovamento di documenti decisivi non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore. La Corte ha ricordato che l'onere di prova grava sul parte che chiede la revocazione: deve dimostrare l'ignoranza dell'esistenza o del luogo di conservazione del documento non imputabile a propria colpa e di aver fatto il possibile per acquisirlo tempestivamente

  • art. 366 c.p.c. (comma 1, n. 3)

    Disposizione sulla necessità che il ricorso per cassazione contenga l'esposizione sommaria dei fatti. La Corte ha ritenuto il ricorso dell'Agenzia consona a tali requisiti, respingendo l'eccezione di inammissibilità dei resistenti

  • art. 132 c.p.c. (secondo comma, n. 4)

    Norma richiamata nella prospettazione di vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto il motivo subordinato assorbito dall'accoglimento del primo motivo e non decisivo sul piano autonomo

  • art. 36 D. Lgs. n. 546/1992

    Richiamato in rapporto alle norme sul processo tributario; impugnazioni e motivazione. La Corte ha valutato la motivazione della sentenza impugnata alla luce dei principi di revocazione e delle regole processuali tributarie

  • art. 402 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle norme processuali generali sulle decisioni della Corte; il motivo rilevante è stato assorbito dal primo motivo

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 4)

    Richiamato in riferimento ai vizi di motivazione dedotti; la Corte ha invece ritenuto che la principale questione riguardasse il mancato rispetto dei requisiti per la revocazione secondo l'art. 395

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. richiede che la parte dimostri l'impossibilità non colpevole di produrre i documenti nel giudizio: conoscere l'esistenza del documento non basta; è necessario provare di aver compiuto tutte le azioni diligenti per ottenerlo e che la mancata acquisizione dipenda da causa non imputabile alla parte.
  • Il semplice 'cambio del consulente' non configura automaticamente una causa di forza maggiore: la parte deve attivarsi tempestivamente per richiedere la documentazione e, se il consulente non la restituisce, usare gli strumenti processuali e i rimedi previsti dall'ordinamento.
  • Per essere ammissibile la revocazione il documento ritrovato deve essere effettivamente decisivo, ossia idoneo a far decidere diversamente la causa se fosse stato prodotto in tempo; riepiloghi o saldi finali che non mostrano la natura reale delle operazioni (mancanza dei movimenti dettagliati) non sono in genere decisivi.
  • Non è possibile utilizzare la revocazione per riaprire un dibattito già deciso in sede di merito se i documenti nuovi non apportano elementi probatori nuovi e specifici rispetto alle questioni già esaminate.
  • In materia contabile/fiscale, la prova della natura delle operazioni (commerciale vs finanziaria) richiede documentazione analitica (movimentazioni contabili e giustificativi) e non si fonda su stati patrimoniali finali che possono essere il risultato di assestamenti o di operazioni di giroconto.

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