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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23945/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto insufficiente la prova della conoscenza del processo da parte di Tosatti, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha revocato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 22/03/2023 e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia per il giudizio di merito.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I difensori hanno dedotto l'inosservanza degli artt. 420, 420-bis, 420-quater e 629-bis c.p.p., sostenendo che il ricorrente non aveva avuto conoscenza del processo celebrato nei suoi confronti. In particolare si è contestata la valutazione della mancata presenza all'udienza del 18/10/2021: la difesa ha documentato la rinunzia al mandato del difensore nominato e ha fatto emergere che la notifica dell'atto di esercizio dell'azione penale è intervenuta dopo la cessazione del rapporto con il difensore domiciliatario; inoltre un avviso di conclusione indagini e la mail inviata da Tosatti prima dell'esercizio dell'azione penale non possono costituire prova certa di conoscenza 'piena' del processo né della data dell'udienza. Le sezioni unite sono state richiamate per il principio secondo cui non basta la sola elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio per presumere la conoscenza del procedimento: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tale da comprovare la conoscenza o la volontaria sottrazione.

Norme richiamate

  • art. 420 cod. proc. pen.

    Riguarda la dichiarazione di assenza; la Corte ha ricordato che la dichiarazione di assenza non può fondarsi sulla sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio: è necessario verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale e la piena conoscenza del processo da parte dell'imputato.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma relativa alle procedure per il dibattimento in assenza; interpretata alla luce del principio che la cognizione 'piena' del processo è condizione della celebrazione in contumacia senza violazione dei diritti dell'imputato.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Collegata alle modalità di valutazione dell'assenza e delle relative comunicazioni; la Corte sottolinea l'onere dello Stato di notificare l'accusa e la data dell'udienza.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Riferito agli effetti della contumacia e alle garanzie procedurali; richiamato nel contesto della necessità di assicurare la conoscenza effettiva dell'imputato circa l'accusa e la citazione a giudizio.

  • art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (richiamato nella giurisprudenza)

    Il principio estratto dalla giurisprudenza (Sez. U) è applicabile anche al caso in esame: la conoscenza effettiva del procedimento si riferisce all'accusa contenuta in un atto formale di vocatio in iudicium; l'avviso di conclusione indagini non equivale a tale conoscenza.

  • Art. 6 par. 3 lett. b) CEDU (giurisprudenza europea, Sejdovic)

    Richiamato per il principio che il processo in assenza non viola la Convenzione soltanto se l'imputato ha avuto una conoscenza 'piena' del procedimento; è necessario che la mancata comparizione sia una scelta inequivoca dell'imputato.

Massime di principio

  • La mera elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non è sufficiente per presumere la conoscenza della data del processo: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che dimostri la piena conoscenza o la volontaria sottrazione.
  • L'avviso di conclusione delle indagini non equivale a un atto formale di vocatio in iudicium e, da solo, non fa scattare l'obbligo per l'imputato di mantenersi informato sui futuri sviluppi processuali.
  • La notifica dell'accusa e della data dell'udienza è un onere dello Stato; le presunzioni di conoscenza non possono sostituire la regola della notifica.
  • Comunicazioni del difensore (o rinunzie formali) e le iscrizioni nelle liste difensori devono essere verificate concretamente: prove che mostrino l'interruzione del rapporto difensivo o l'assenza di contatti sono rilevanti per dimostrare la mancata conoscenza.
  • Una dichiarazione dell'imputato o una mail antecedente all'esercizio dell'azione penale non costituisce automaticamente rinuncia alla partecipazione al processo; va valutata la tempestività e il contenuto rispetto agli atti formali di imputazione.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe acquisire e depositare prove documentali della mancata notifica e della cessazione dei rapporti con il difensore di fiducia; il giudice di merito deve motivare l'eventuale ricostruzione di una volontaria sottrazione.

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