Cassazione Penale, Ordinanza n. 32439/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 391-ter c.p. Deduceva, in sostanza, censure sul giudizio di responsabilità, lamentando una non corretta valutazione del fatto e delle prove; sosteneva inoltre l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e l'eccessività della pena, anche in relazione al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento della recidiva con giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata, nel confermare la responsabilità già affermata in primo grado, era giuridicamente corretta; che il diniego della particolare tenuità del fatto era adeguatamente motivato sulla base della oggettiva gravità della condotta; e che la determinazione della pena era congruamente argomentata, valorizzando la maggiore pericolosità sociale del ricorrente e la recidiva, legittimamente posta a fondamento del trattamento sanzionatorio, con motivazione anche sul giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come reato oggetto della condanna confermata in appello; la decisione non ne sviluppa il contenuto tipico, ma lo assume come base della responsabilità accertata.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione di merito evidenzi elementi ostativi, in particolare la oggettiva gravità del fatto.
Le circostanze attenuanti generiche sono state giudicate equivalenti alla recidiva sulla base di una motivazione ritenuta congrua dalla Corte.
recidiva
La maggiore pericolosità sociale del ricorrente è stata posta a fondamento dell'applicazione della recidiva e della misura della pena.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una mera contestazione di valutazioni di merito già sorrette da motivazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è legittimo se il giudice di merito indica elementi concreti ostativi, tra cui la oggettiva gravità del fatto.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione se il giudice di merito dà conto dei criteri utilizzati e del percorso logico seguito, compresa la valorizzazione della pericolosità sociale dell'imputato.
- Il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche è valido se sorretto da motivazione specifica e coerente con gli elementi di personalità e di gravità del fatto rilevati dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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