Cassazione Penale, Ordinanza n. 18713/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore dell'interessato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina della continuazione a reati già definiti con tre sentenze irrevocabili di condanna. La tesi difensiva era che i fatti fossero riconducibili all'attività delittuosa svolta nell'interesse di un clan camorristico e, quindi, inseriti in un medesimo programma criminoso collegato all'associazione. La Corte ha però rilevato che per uno dei reati era stata esclusa in cognizione l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e che la continuazione richiede una preventiva ideazione e deliberazione contestuale di reati specifici, non essendo sufficiente il solo collegamento con il programma dell'associazione. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito sulla mancanza di medesimezza del disegno criminoso, anche per la notevole distanza temporale tra i fatti (circa tre anni).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione non illogica né contraddittoria, poiché aveva escluso la continuazione sulla base della distanza cronologica tra i reati e dell'insufficienza del mero riferimento all'attività delittuosa nell'interesse dell'associazione criminale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
l'aggravante collegata al metodo o al fine mafioso non consente, da sola, di desumere l'unicità del disegno criminoso; la sua esclusione per uno dei reati è elemento ostativo alla tesi difensiva della continuazione fondata sul programma associativo.
la continuazione presuppone una preventiva ideazione e deliberazione contestuale di una serie di reati, tra loro specifici, e non coincide con il generico programma dell'associazione criminale.
Massime di principio
- L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo per motivazione mancante, illogica o contraddittoria.
- Ai fini della continuazione non basta richiamare il contesto associativo o l'interesse del sodalizio criminale: occorre dimostrare una preventiva programmazione di reati determinati o almeno determinabili nella loro specificità.
- La distanza temporale rilevante tra i reati può costituire indice contrario alla medesimezza del disegno criminoso, specie quando i fatti siano separati da un lungo intervallo e appaiano frutto di determinazioni estemporanee.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito mediante la prospettazione di diversi criteri di apprezzamento degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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