Cassazione Penale, Sentenza n. 26824/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata relativa al periodo di presofferto tra il 21/05/2009 e il 21/05/2013 (otto semestri). Il rigetto era motivato con il fatto che il ricorrente, successivamente a quel periodo, aveva commesso reati nel novembre 2013 (cessione di stupefacenti) e nel marzo 2014 (evasione), condotte ritenute sintomatiche di recidiva e di mancata effettiva partecipazione all'opera di rieducazione. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la valutazione frazionata per semestri impedirebbe che fatti negativi successivi influenzino i semestri precedenti, salvo fatti particolarmente gravi che però dovevano essere rigorosamente motivati, cosa a suo dire mancata nel caso di specie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la valutazione per semestri non esclude che violazioni successive possano incidere sui periodi anteriori se idonee a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo; tale incidenza richiede maggiore gravità quanto più è distante il periodo compromesso. La Corte ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione del giudice di merito sulle condotte del 2013 e 2014, le ha qualificate particolarmente gravi e ha confermato il diniego della liberazione anticipata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 54 Ordinamento penitenziario
Le condotte costituenti reato, ai sensi del terzo comma, sono causa di revoca della liberazione anticipata già concessa e possono impedire la concessione se appaiono incompatibili con il riconoscimento della pregressa partecipazione all'opera rieducativa.
Corte costituzionale, n. 186 del 1995
Ricorda il principio che l'indisponibilità del beneficio richiede che la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appaia incompatibile con il positivo riconoscimento della pregressa partecipazione all'opera rieducativa.
Corte costituzionale, n. 186 del 2000
Richiamata con riferimento ai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione e alla conseguente possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Tabet, Bastone, De Costanzo, Mansi, Barbi, Guillemet)
Conferma il principio della valutazione frazionata per semestri ma precisa che violazioni successive possono riflettersi negativamente su periodi anteriori se idonee a vanificarne la partecipazione rieducativa; la gravità richiesta è proporzionale alla distanza temporale.
Massime di principio
- La valutazione per semestri del comportamento del detenuto non è assoluta: fatti successivi possono incidere sui semestri precedenti se dimostrano che la partecipazione al programma rieducativo non è stata effettiva.
- Quanto più è distante nel tempo il comportamento successivo rispetto al periodo valutato, tanto maggiore deve essere la gravità della condotta perché possa inficiare i semestri anteriori.
- Le condotte che configurano reato hanno un peso particolarmente rilevante e, oltre a poter determinare la revoca della liberazione anticipata già concessa, possono impedire la concessione del beneficio non ancora accordato se risultano incompatibili con la rieducazione.
- Il giudice deve fornire motivazione specifica e rigorosa quando collega comportamenti successivi alla mancata rieducazione precedente; una motivazione puntuale rende difficile la riforma in sede di legittimità.
- In sede di impugnazione, le doglianze meramente generiche sulla mancata valutazione non sono sufficienti: occorre contestare puntualmente la valutazione di gravità e il nesso di incompatibilità rispetto alla rieducazione.
- Presentare un ricorso privo di fondamento può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda per l'irritualità dell'impugnazione.
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