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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11137/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini stabiliti dall'art. 344-bis c.p.p., sostenendo che la disciplina dell'art. 344-bis (introdotta dalla legge 27/9/2021, n. 134) si applica solo ai reati commessi a far data dal 1/1/2020 e che, nel caso, il reato era stato "accertato" nel 2016, per cui non sarebbe applicabile l'improcedibilità per i termini di impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale perché manifestamente infondato. Ha confermato che il reato contestato (art. 633 e 639-bis c.p.) ha natura di reato permanente e, trattandosi di contestazione in forma 'aperta' (senza data di cessazione della condotta), la permanenza si considera protratta fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Poiché tale pronuncia è intervenuta in data successiva al 1/1/2020, si applica l'art. 344-bis c.p.p. con i termini transitori (tre anni per il giudizio di appello, nel caso di impugnazione proposta entro il 31/12/2024). Il giudizio di appello si è concluso il 07/10/2025, oltre il termine massimo di tre anni: pertanto la Corte di appello aveva correttamente dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale e il ricorso del Procuratore generale è stato respinto come infondato.

Norme richiamate

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27/9/2021, n. 134

    Stabilisce che la mancata definizione del giudizio di impugnazione entro i termini fissati costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale; termini ordinari: due anni per l'appello e un anno per la cassazione, con decorrenza dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544 c.p.p. (come eventualmente prorogato).

  • art. 2 legge 27/9/2021, n. 134 (commi 3 e 5)

    comma 3: applicabilità ai reati commessi a far data dal 1/1/2020; comma 5: termini transitori per i giudizi sorti per impugnazioni proposte entro il 31/12/2024

    Limita l'applicazione dell'art. 344-bis ai procedimenti relativi a reati commessi dall'1/1/2020 in poi; prevede termini maggiorati in via transitoria (per es., tre anni per l'appello e un anno e sei mesi per la cassazione se l'impugnazione è stata proposta entro il 31/12/2024).

  • art. 544 cod. proc. pen.

    termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado

    Il termine per il decorso dei termini di impugnazione inizia a decorrere in relazione alla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione; ai fini di calcolo dei termini di cui all'art. 344-bis, si prende come riferimento la scadenza fissata da art. 544 c.p.p., con le eventuali proroghe previste dalle norme di attuazione.

  • norme di attuazione, art. 154

    proroghe e norme di coordinamento e transitorie

    Regolamentano possibili proroghe del termine per il deposito della motivazione e quindi incidono sul computo dei termini decadenziali indicati dall'art. 344-bis.

  • Giurisprudenza della Cassazione sul reato permanente

    Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025; Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019; Sez. 2, n. 34677 del 22/07/2025; ecc.

    Per i delitti di invasione/occupazione, quando l'occupazione perdura nel tempo il reato ha natura permanente; se la contestazione è in forma 'aperta' (senza data di cessazione) la durata del reato si estende fino alla sentenza di primo grado, che può essere valutata nel giudizio anche senza supplemento dell'imputazione.

Massime di principio

  • Se il fatto contestato ha natura di reato permanente e la contestazione è in forma 'aperta' (senza data di cessazione della condotta), la durata della condotta si considera protratta fino alla pronuncia della sentenza di primo grado; ciò può rendere applicabile l'art. 344-bis se la data di cessazione presunta ricade nel periodo di vigenza della norma.
  • L'art. 344-bis c.p.p. si applica solo ai reati commessi a far data dal 1/1/2020; per giudizi sorti da impugnazioni proposte entro il 31/12/2024 operano termini transitori maggiorati (es.: tre anni per l'appello).
  • I termini di cui all'art. 344-bis decorrono dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione (art. 544 c.p.p.), quindi è essenziale calcolare correttamente le scadenze processuali; errori di calcolo non rilevano se il termine effettivo risulta superato.
  • Quando si valuta l'applicabilità dell'improcedibilità per decorso dei termini, occorre determinare se la condotta illecita sia effettivamente proseguita oltre il 1/1/2020 (per reati non permanenti) o se, come nei reati permanenti 'aperti', la permanenza sia estesa fino alla sentenza di primo grado.
  • Per evitare il rischio di improcedibilità, le parti (specialmente l'accusa) devono monitorare i termini processuali e, se possibile, promuovere tempestivamente le impugnazioni o richiedere misure procedurali idonee a sospendere o interrompere il decorso dei termini ove previsto dalla legge.

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