Sentenza del 03/11/2016 n. 8301 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Transfer pricing - Mediana dei valori - Necessità di valutare il ruolo, le funzioni e i rischi sostenuti - Sussiste - Norma di carattere antielusivo - Transazione con società del gruppo a fiscalità ordinaria - Vantaggio fiscale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della rettifica ai fini IRES fondata sull’applicazione della disciplina del transfer pricing e, in particolare, sull’utilizzo della mediana dei valori comparabili. Il ricorrente contestava che l’Amministrazione avesse determinato il valore normale limitandosi a richiamare la complessità e le peculiarità dei prodotti commercializzati, senza valutare concretamente il ruolo svolto dalla società, le funzioni esercitate e i rischi effettivamente sostenuti. Contestava inoltre l’assenza di un vantaggio fiscale, poiché la transazione era stata effettuata con una società consociata residente in un Paese a fiscalità ordinaria.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione finanziaria non è stata ritenuta fondata. È stato affermato che il ricorso alla mediana dei valori è legittimo solo dopo un’attenta analisi comparativa del ruolo, delle funzioni e dei rischi delle parti coinvolte. Inoltre, poiché l’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 ha natura antielusiva, l’Amministrazione deve dimostrare anche l’esistenza di un concreto vantaggio fiscale. Tale vantaggio non può presumersi quando l’operazione intercorre con una società del gruppo residente in un Paese a fiscalità ordinaria. La posizione del contribuente è stata quindi accolta.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La disposizione disciplina le operazioni tra imprese associate non residenti e consente la determinazione dei componenti reddituali secondo condizioni e prezzi corrispondenti a quelli che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti.
La norma ha natura antielusiva; pertanto l’Amministrazione finanziaria deve provare non solo lo scostamento dal valore normale, ma anche il vantaggio fiscale conseguito dal contribuente. Il vantaggio non è dimostrato quando la transazione avviene con una società consociata residente in un Paese a fiscalità ordinaria.
Massime di principio
- Nelle controversie di transfer pricing non è sufficiente applicare automaticamente la mediana dei valori comparabili: occorre analizzare concretamente funzioni svolte, beni o servizi trattati, rischi assunti e asset utilizzati dalle parti.
- La complessità o peculiarità dei prodotti commercializzati, da sola, non giustifica la scelta della mediana né dimostra l’inadeguatezza del prezzo applicato.
- L’Amministrazione finanziaria deve fornire una motivazione e una prova specifiche dello scostamento rispetto al principio di libera concorrenza; non sono sufficienti affermazioni generiche o comparazioni non adeguatamente ponderate.
- Poiché la disciplina del transfer pricing ha finalità antielusive, deve essere dimostrato un effettivo vantaggio fiscale per il contribuente.
- La presenza di una controparte appartenente allo stesso gruppo non dimostra automaticamente un’elusione: se la società collegata è residente in un Paese a fiscalità ordinaria, occorre provare concretamente che l’operazione abbia prodotto un risparmio d’imposta indebito.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare la politica dei prezzi, l’analisi funzionale, i rischi assunti, i criteri di selezione dei comparabili e l’assenza di un vantaggio fiscale artificioso.
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