Cassazione Civile, Ordinanza n. 25851/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia riguarda il riscatto agrario esercitato da un confinante su un compendio già appartenuto al demanio militare e poi alienato mediante procedura pubblica ex L. n. 662/1996. Il bene comprendeva un ampio terreno con numerosi manufatti e fabbricati, per decenni adibito a polveriera/deposito munizioni. Il proprietario confinante agiva sostenendo di essere proprietario coltivatore diretto del fondo limitrofo e chiedeva di essere preferito nell'acquisto. L'aggiudicatario del compendio si opponeva deducendo: difetto di legittimazione attiva del retraente, perché il fondo confinante era coltivato da una società semplice familiare e non personalmente dal singolo attore; assenza dei presupposti oggettivi della prelazione perché il compendio aveva perso irreversibilmente la vocazione agricola; irrilevanza della possibilità di bonifica e ripristino successivo; insuscettibilità a prelazione dei fabbricati non più pertinenziali; impossibilità di esercitare il riscatto sull'intero compendio in assenza di una domanda limitata alle sole superfici eventualmente agricole. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva invece accolto il riscatto, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi e affermando che la procedura pubblica di dismissione non escludesse la prelazione agraria. Con il ricorso per cassazione l'aggiudicatario ha riproposto cinque motivi: violazione delle norme sulla prelazione e sul riscatto agrario per erroneo riconoscimento della legittimazione del retraente; violazione delle stesse norme per avere riconosciuto la prelazione nonostante la perdita irreversibile della vocazione agricola del fondo; omesso esame del fatto decisivo relativo al metodo di valutazione economica della bonifica e del ripristino agricolo; violazione delle norme sulla prelazione per avere esteso il riscatto a fabbricati privi di attuale funzione pertinenziale; omesso esame della possibilità di un riscatto parziale limitato alle sole aree non edificate.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo un difetto di legittimazione attiva perché l'attore aveva comunque allegato in domanda la propria qualità personale di proprietario coltivatore diretto del fondo confinante; la questione relativa alla concreta sufficienza della capacità lavorativa e alla titolarità sostanziale dei requisiti attiene al merito e non alla legitimatio ad causam. Ha invece accolto i motivi secondo, terzo e quarto: la Corte d'appello aveva applicato erroneamente i presupposti del riscatto agrario, accertando la vocazione agricola del fondo sulla base di ipotesi di futura bonifica e di convenienza economica di interventi successivi, anziché sulla situazione di fatto esistente al momento dell'esercizio della prelazione e del riscatto; inoltre aveva indebitamente ricompreso nel perimetro della prelazione manufatti e fabbricati privi di attuale funzione strumentale o pertinenziale all'attività agricola. Il quinto motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 L. 14 agosto 1971, n. 817
La prelazione agraria del confinante mira all'accorpamento dei fondi e presuppone che il bene sia ancora suscettibile di sfruttamento agricolo al momento dell'esercizio del diritto; non può fondarsi su una futura e incerta riconversione del fondo.
art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590
La disciplina della prelazione agraria richiede la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi alla data dell'esercizio del diritto, e non consente di includere porzioni o beni privi di destinazione o funzione agricola attuale.
art. 31 L. 26 maggio 1965, n. 590
Il coltivatore diretto confinante può esercitare la prelazione/riscatto se deduce in domanda la propria qualità personale, mentre la verifica dell'effettiva sufficienza dei requisiti lavorativi attiene al merito.
art. 24 Cost.
La legittimazione ad agire viene ricondotta al diritto di azione, che si valuta sulla base della prospettazione della domanda e non dell'effettiva titolarità sostanziale del rapporto.
La mancanza di legittimazione ad agire, in quanto questione processuale, non è coperta dal principio di non contestazione e può essere rilevata d'ufficio dal giudice dagli atti.
Richiamato solo per il deposito delle memorie in sede di legittimità.
Massime di principio
- La legittimazione ad agire si valuta in base alla domanda e alla prospettazione dei fatti: se l'attore si qualifica come soggetto astrattamente titolato, non sussiste difetto di legitimatio ad causam solo perché la controparte contesti la reale sussistenza dei presupposti sostanziali.
- Nelle controversie sulla prelazione agraria del confinante, l'accertamento della vocazione agricola del fondo va compiuto con riferimento alla situazione oggettiva esistente al momento dell'esercizio del diritto, non in base a future ipotesi di bonifica, riconversione o incremento di valore.
- Se il fondo ha perduto irreversibilmente l'attitudine alla coltivazione o è occupato da manufatti privi di attuale funzione pertinenziale, la prelazione agraria non può essere riconosciuta per l'intero compendio né per le porzioni che non abbiano concreta destinazione agricola.
- La finalità della prelazione agraria è favorire l'accorpamento di fondi agricoli già funzionalmente idonei a un più efficiente sfruttamento colturale; non è sufficiente la mera astratta possibilità di rendere agricolo un terreno mediante interventi futuri e incerti.
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