Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34950/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa relativo a un presunto appalto commesso fino al 2015; aveva rideterminato la pena per la truffa relativa a una presunta assunzione commessa dal 2016 all’agosto 2017; aveva riconosciuto la continuazione tra tale reato e un precedente reato giudicato con sentenza irrevocabile; aveva revocato la sospensione condizionale della pena. Il difensore ha proposto ricorso deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 157, 131 e 81 c.p., sostenendo che, una volta dichiarata prescritta la prima truffa, la Corte avrebbe dovuto applicare una pena inferiore e che comunque avrebbe errato nel riconoscere il vincolo della continuazione e nel quantificare l’aumento, avendo di fatto applicato un cumulo materiale anziché giuridico; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 133 c.p., per asserita insufficienza della motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuta meramente stereotipata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l’erronea indicazione della pena di primo grado operata dalla Corte di appello non aveva arrecato pregiudizio all’imputato, poiché il giudice di appello, accogliendo la richiesta difensiva, aveva riconosciuto la continuazione con il reato più grave già giudicato con sentenza irrevocabile e aveva applicato per il reato satellite un aumento comunque inferiore a quello risultante dalla decisione di primo grado. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, determinare la pena base e motivare distintamente l’aumento per ciascun reato satellite, così da verificare il rispetto della proporzione tra pene; ha ritenuto che tale onere motivazionale fosse stato assolto. Ha poi dichiarato inammissibili e comunque infondati il motivo sulle attenuanti generiche e quello sulla eccessività della pena, ribadendo che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata con riferimento agli elementi ritenuti rilevanti. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere la prescrizione della prima truffa e gli effetti sulla pena residua

  • art. 131 c.p.

    richiamato dalla difesa, ma senza specificazione testuale ulteriore nel provvedimento

  • art. 81 c.p.

    richiamato in relazione al vincolo della continuazione e al criterio di aumento della pena

  • art. 133 c.p.

    indicato come parametro della graduazione della pena e della motivazione sul trattamento sanzionatorio

  • art. 132 c.p.

    richiamato come base della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • art. 61 n. 9 c.p.

    menzionato in relazione alla circostanza aggravante applicata nel calcolo della pena

  • art. 300,00 di multa

    dato meramente fattuale della pena pecuniaria, non norma

Massime di principio

  • Nel reato continuato il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare separatamente l’aumento per ciascun reato satellite, in modo da rendere verificabile il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene.
  • Un errore materiale nella descrizione della pena di primo grado non determina annullamento se non arreca un concreto pregiudizio all’imputato e se la decisione di merito ha comunque applicato un aumento complessivo non peggiorativo rispetto al parametro richiamato.
  • La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è in cassazione scrutinabile solo nei limiti della manifesta illogicità della motivazione; non è necessario che il giudice esamini espressamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.
  • La determinazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione di legge o motivazione manifestamente carente o illogica.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.