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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11469/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna per i reati di furto in abitazione (art. 624-bis e art. 625 n.2 e n.5 c.p.). I motivi dedotti sono: (1) vizio nella valutazione delle individuazioni fotografiche e personali svolte dalle persone offese, con censura di suggestione dovuta alla pubblicazione di una foto dell'imputato e di discrepanze tra la descrizione resa nella querela e i verbali di ricognizione; (2) errata applicazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione alla dichiarata applicazione della recidiva reiterata: secondo il ricorrente i precedenti irrevocabili al momento dei fatti erano tre e non cinque, non essendo stata in precedenza dichiarata la recidiva semplice, con l'aggiunta che alcuni provvedimenti sono datati (1999) e che non deve essere computata la sentenza di non doversi procedere del 20/06/2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo con riferimento alla doglianza sulla recidiva reiterata e inammissibile nel resto. Ha respinto la richiesta di rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite; ha rilevato che la Corte territoriale ha errato nel conteggio dei precedenti irrevocabili (aveva indicato cinque, mentre al momento dei fatti erano solo tre) e che la motivazione del giudice non ha adeguatamente valutato, ai sensi dell'art. 133 c.p., il rapporto concreto tra precedenti condanne e reato attuale per accertare la perdurante inclinazione al delitto. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al riconoscimento della recidiva reiterata e il processo è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame sul punto; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma che incrimina il furto in abitazione; citata per indicare il reato contestato all'imputato. Nessuna interpretazione specifica della norma viene fatta dalla Corte oltre all'accertamento della responsabilità per tale fattispecie in primo e secondo grado.

  • art. 625 n.2 e n.5 cod. pen.

    Aggravanti del delitto di furto richiamate nella contestazione (modalità e scelta delle vittime). La Corte non entra in una nuova valutazione di merito su questi elementi, avendo ritenuto inammissibili le censure sull'attendibilità delle individuazioni.

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, è necessario che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili prima della commissione del nuovo reato; è quindi essenziale che sussista uno "status" di recidivo già consolidato al tempo del fatto nuovo.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio diretto a guidare la valutazione della maggiore pericolosità sociale e della perdurante inclinazione al reato: il giudice deve esaminare concretamente il rapporto tra precedenti condanne e fatto nuovo e non limitarsi a considerazioni generiche sulla gravità o sulla temporalità dei fatti.

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione

    Sez. 3, Sentenza n. 10219 del 15/01/2021; Sez. 3, n. 57983 del 25/9/2018; Sez. 6, n. 16149 del 3/4/2014; Sez. 2, n. 41806 del 27/9/2013; Sez. 3, n. 7302 del 17/5/1994

    La Corte richiama precedenti orientamenti secondo cui la recidiva reiterata richiede la preesistenza di precedenti condanne irrevocabili prima del fatto nuovo, affinché l'autore potesse conoscere le conseguenze penali derivanti dal suo status di recidivo; tali principi sono utilizzati per censurare la motivazione della Corte d'Appello.

Massime di principio

  • Le censure che implichino una rivalutazione del merito probatorio (es. sull'attendibilità di individuazioni fotografiche e ricognizioni) sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione se non mostrano un vizio logico-giuridico nella motivazione di merito.
  • Per l'applicazione della recidiva reiterata è necessario che le precedenti condanne siano diventate irrevocabili prima della commissione del nuovo reato; non basta l'esistenza di precedenti se non resi definitivi al momento del fatto.
  • Il giudice che ritiene sussistente la recidiva deve motivare concretamente, ai sensi dell'art. 133 c.p., il collegamento tra le precedenti condanne e il reato attuale, valutando la perdurante inclinazione al delitto e non limitandosi a considerazioni generiche sulla gravità o sulla periodicità dei fatti.
  • L'erroneo conteggio o la scorretta valutazione dei precedenti da parte del giudice di merito può comportare l'annullamento limitato della statuizione relativa alla recidiva e il rinvio ad altra sezione per nuovo esame.
  • La eventuale decisione delle Sezioni Unite su questioni interpretative rilevanti (es. configurabilità della recidiva reiterata) non determina automaticamente la sospensione del potere della Corte di Cassazione di correggere palese vizio motivazionale: la Cassazione può comunque annullare e rinviare se la motivazione è manifestamente insufficiente.

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