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Sentenza

Sentenza n. 9235/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del disposto di cui al punto 4.3 del Bando Pubblico Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” SOTTOMISURA 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 6.1.1 “Aiuti all’avviamento aziendale per giovani agricoltori” approvato con Determinazione n. G17307 20 dicembre 2018 nel punto in cui ha stabilito che “per il calcolo delle PLS dell’azienda agricola, si fa riferimento alla tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) integrata con alcuni esempi di produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza Codici PAC/Codici Produzioni Standard adottata con Determinazione n. G03871 del 18 aprile 2016, disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”; - della tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) integrata con alcuni esempi di produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza Codici PAC/Codici Produzioni Standard adottata con Determinazione n. G03871 del 18 aprile 2016 con specifico riferimento alla produzione di bambù; - del disposto di cui al punto 4.6 del Bando Pubblico Misura 06 nel punto in cui stabilisce che il giovane deve dimostrare di avere la disponibilità dell’azienda ove avviene l’insediamento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno; - della Determinazione n. G00157 del 13 gennaio 2026, notificata in data 11 febbraio 2026, con la quale è stata disposta la decadenza totale dai benefici della Misura 6.1.1 del PSR Lazio 2014-2020; - della nota registro ufficiale U.0143260 dell’11 febbraio 2026 con la quale è stata intimata la restituzione dell’anticipo erogato pari a € 49.000,00 in favore di Ag.e.a. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura entro 60 giorni dal ricevimento; nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202604903

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decadenza totale dai benefici della Misura 6.1.1 del PSR Lazio 2014-2020 e intimazione alla restituzione dell'anticipo di 49.000 euro, oltre alle clausole del bando e alla tabella CREA relative al calcolo delle produzioni standard del bambù e alla disponibilità settennale dell'azienda

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola ha impugnato le clausole del bando, la tabella CREA integrata utilizzata per il calcolo delle produzioni standard, la determinazione regionale di decadenza e la richiesta di restituzione dell'anticipo. Ha sostenuto che la decadenza non derivasse da un mero inadempimento comportamentale, ma da un riesame postumo dei requisiti di ammissibilità e da una diversa valutazione tecnica dell'amministrazione sulla classificazione della coltura del bambù, sul calcolo delle produzioni standard e sulla conformità della variazione della consistenza aziendale alle clausole del bando. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la certificazione della qualifica di IAP o CD era stata richiesta al Comune oltre il termine di 36 mesi dalla concessione del premio e che la controversia riguardava l'inadempimento di obblighi assunti nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione. Ha ritenuto decisivo che la decadenza fosse incentrata sul ritardo comportamentale della beneficiaria rispetto all'obbligo previsto dal bando di possedere, entro 36 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, i requisiti per ottenere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale o Coltivatore Diretto. Tale ritardo è stato qualificato come inadempimento degli impegni e obblighi assunti con la concessione dell'aiuto. La controversia, riguardando quindi la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e l'inadempimento del beneficiario, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se l'atto è formalmente denominato decadenza. È stata dichiarata possibile la riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a.; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    la causa potrà essere riassunta ex art. 11 c.p.a.

    Consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.

  • artt. 60 e 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata

    Consentono la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando il difetto di giurisdizione determina la manifesta inammissibilità del ricorso.

  • art. 1 d.lgs. 99/2004

    requisiti previsti dall’articolo 1 del D. Lgs 99/2004 e ss.mm.ii

    È richiamato dal bando quale fonte dei requisiti per ottenere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale o Coltivatore Diretto.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura della situazione giuridica azionata e non dalla denominazione formale dell'atto impugnato.
  • Quando la decadenza o la revoca del contributo è fondata sull'inadempimento del beneficiario agli obblighi comportamentali assunti con il provvedimento di concessione, la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Il ritardo del beneficiario nel richiedere o conseguire, entro il termine previsto dal bando, la certificazione dei requisiti necessari per la qualifica richiesta costituisce inadempimento degli impegni collegati alla concessione dell'aiuto, anche se l'amministrazione adotta formalmente un provvedimento denominato decadenza.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario secondo l'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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