Cassazione Civile, Ordinanza n. 41333/2021 del 23/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione era stato rigettato il ricorso della società di riscossione contro una sentenza della CTR; la Corte aveva condannato la società alle spese in favore della controparte, ma nel dispositivo dell'ordinanza aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, nonostante questi avesse formulato espressa istanza nel controricorso ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Il difensore ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, chiedendo l'integrazione del dispositivo con la formula di distrazione. La società intimata non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese integri un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., richiamabile anche nei confronti delle pronunce della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Ha quindi accolto il ricorso e ha ordinato la correzione dell'ordinanza n. 219/2021, disponendo che nel dispositivo fosse aggiunta la frase relativa alla distrazione delle spese in favore dell'avv. Giuseppe Antonuccio. Non ha provveduto sulle spese del presente procedimento.
Norme richiamate
L'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non è una domanda autonoma; l'omissione della relativa pronuncia può essere rimossa con il procedimento di correzione degli errori materiali.
Costituiscono il rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando l'errore sia materiale e non si tratti di impugnazione ordinaria.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, quando la richiesta sia stata ritualmente proposta, integra un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce una domanda autonoma e non richiede l'esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione per essere sanata.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è utilizzabile anche per correggere pronunce della Corte di cassazione, in funzione di rapidità e di migliore tutela del titolo esecutivo del difensore distrattario.
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