Cassazione Penale, Ordinanza n. 02993/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata in appello per il reato in materia di stupefacenti. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha censurato: la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990; la misura della pena inflitta; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, riproduttivi di censure già esaminate dai giudici di merito e diretti in sostanza a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti; dall'altro, generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a richiamarla come titolo del reato contestato.
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma richiamata solo quale circostanza aggravante oggetto di doglianza in ricorso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ritenendo i motivi inammissibili.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito e che, nella sostanza, sollecitano una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si presenti come generico rispetto alle ragioni della decisione.
- La deduzione della sola erroneità della valutazione del compendio probatorio non è, di per sé, idonea a fondare un valido motivo di ricorso per cassazione quando non evidenzi un vizio logico o giuridico della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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