Cassazione Civile, Ordinanza n. 21229/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
Nel corso di una controversia originata da una domanda di accertamento della nullità di alcune fideiussioni rilasciate a garanzia di un rapporto di leasing, da una domanda di ripetizione di somme, e dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società utilizzatrice, il Tribunale di Bergamo aveva rigettato l'opposizione e la ripetizione, ma aveva rimesso alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Brescia la domanda relativa alla nullità delle fideiussioni. Riassunta la causa, il Tribunale di Brescia ha poi sollevato regolamento di competenza d'ufficio, sostenendo che la competenza spettasse invece alla Sezione specializzata del Tribunale di Milano. La questione sottoposta alla Cassazione riguardava dunque la corretta individuazione della sezione specializzata territorialmente competente per una domanda di nullità di fideiussioni asseritamente anticoncorrenziali, riproduttive di schema ABI in contrasto con la normativa antitrust.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa. Ha affermato che la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie ex art. 33, comma 2, l. n. 287/1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust UE, comprende anche la domanda diretta a far dichiarare la nullità della fideiussione che riproduce lo schema ABI contenente clausole contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990, poiché tale azione implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata. Ha inoltre escluso statuizioni sulle spese, osservando che nel regolamento di competenza d'ufficio le parti partecipano in posizione di partecipanti coatti, senza soccombenza valutabile.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, L. n. 287/1990
Le controversie sulla nullità delle intese anticoncorrenziali rientrano nella competenza speciale della sezione imprese.
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990
Le clausole uniformi dello schema fideiussorio ABI contrastanti con tale disposizione sono rilevanti ai fini dell'illiceità antitrust dell'intesa a monte.
art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. n. 168/2003
Per le controversie antitrust indicate dalla norma è inderogabilmente competente la Sezione specializzata di Milano se la causa proviene da uffici giudiziari del distretto di Brescia.
art. 3, comma 1, lettere c) e d), D.Lgs. n. 168/2003
La controversia in esame rientra tra quelle attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa.
Il regolamento di competenza d'ufficio può essere promosso solo dal giudice che rilevi immediatamente la propria incompetenza; nella fase incidentale le parti non assumono la qualità di soccombenti ai fini delle spese.
Massime di principio
- La domanda di nullità di una fideiussione che riproduca uno schema contrattuale predisposto in violazione della disciplina antitrust è attratta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, perché comporta necessariamente l'accertamento della nullità dell'intesa vietata a monte.
- Quando la controversia rientra nelle materie antitrust di cui alla normativa speciale sulle sezioni imprese, la competenza della Sezione specializzata di Milano opera in modo inderogabile per gli uffici del distretto di Brescia, se ricorrono i presupposti territoriali indicati dalla legge.
- Nel regolamento di competenza d'ufficio le parti intervengono come partecipanti coatti e non può essere pronunciata una condanna alle spese fondata su una soccombenza processuale propria di quella fase.
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