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Ordinanza

Ordinanza n. 1091/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva accolto la domanda cautelare proposta contro la prosecuzione della procedura per la realizzazione di stabilimenti balneari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR che aveva accolto la domanda cautelare della società privata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello perché l’esecutività della sentenza n. 1207 del 2025 era già stata sospesa dalla stessa Sezione con una precedente ordinanza cautelare; pertanto, il ricorso di primo grado risultava privo di fumus boni iuris. È stata inoltre contestata la necessità di mantenere la res adhuc integra sino alla decisione dell’appello nel merito, considerato che la sospensione della procedura successiva all’aggiudicazione impediva l’approvazione dei progetti e la conclusione della procedura in tempo utile per l’avvio della stagione balneare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare del Comune e, riformando l’ordinanza del TAR, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione si fonda sull’assenza del fumus boni iuris, derivante dalla precedente sospensione dell’esecutività della sentenza n. 1207 del 2025, nonché sulla prevalenza, nel bilanciamento cautelare, dell’interesse pubblico del Comune al rilascio dell’area e alla sua disponibilità da parte del legittimo aggiudicatario. Il Collegio ha ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile per l’interesse pubblico nella paralisi della fase successiva all’aggiudicazione, diretta all’approvazione dei progetti degli stabilimenti balneari e alla conclusione della procedura prima della prossima stagione balneare. Le spese del doppio grado cautelare sono state poste a carico della parte appellata e liquidate in complessivi 3.000 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza cautelare del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, la già intervenuta sospensione dell’esecutività della sentenza presupposta può escludere il fumus boni iuris della domanda cautelare proposta in primo grado.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla prosecuzione e alla tempestiva conclusione di una procedura selettiva già giunta all’aggiudicazione può prevalere sull’interesse privato alla conservazione della misura cautelare, quando la sospensione determini un rischio grave e irreparabile di mancato completamento della procedura entro una scadenza stagionale rilevante.
  • Quando viene meno il fumus boni iuris e prevale l’interesse pubblico alla prosecuzione della procedura, il giudice d’appello cautelare può riformare l’ordinanza di primo grado e respingere l’istanza cautelare originaria.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConcessioni demaniali marittime
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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