Sentenza del 22/11/2017 n. 4813 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Perfezionamento della notifica - Compiuta giacenza presso l'ufficio postale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La notifica dell'avviso di accertamento è stata considerata regolarmente perfezionata al decorso di dieci giorni dall'inizio della giacenza presso l'ufficio postale. Pertanto, la mancata impugnazione dell'avviso ha consentito il consolidamento dei relativi effetti e la misura cautelare collegata è stata ritenuta validamente operativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità e il momento di perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento effettuata mediante raccomandata A/R, in caso di irreperibilità del contribuente presso il domicilio fiscale. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la notifica non fosse perfezionata o non potesse produrre effetti. È stato invece ritenuto applicabile l'art. 60 del d.P.R. 600/1973: la procedura notificatoria si perfeziona trascorsi dieci giorni di giacenza presso l'ufficio postale, anche se il destinatario non ritira l'atto.
Norme richiamate
Art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In caso di irreperibilità del contribuente presso il domicilio fiscale, la notifica dell'avviso di accertamento segue la disciplina speciale prevista per gli atti tributari e si perfeziona, per il destinatario, decorso il periodo di dieci giorni di giacenza presso l'ufficio postale, anche senza ritiro dell'atto.
Massime di principio
- La mancata consegna dell'atto per assenza o irreperibilità del destinatario non implica necessariamente l'inesistenza o l'invalidità della notifica.
- Per gli avvisi di accertamento notificati secondo la disciplina dell'art. 60 del d.P.R. 600/1973, il termine di giacenza può determinare il perfezionamento della notifica anche se il contribuente non ritira la raccomandata.
- Il termine per impugnare l'avviso decorre, in linea generale, dal momento in cui la notifica si considera perfezionata e non dalla concreta conoscenza acquisita mediante il ritiro dell'atto.
- Se l'avviso non viene impugnato entro il termine previsto, possono consolidarsi i suoi effetti e diventare operative le conseguenti misure cautelari o di riscossione.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare la regolarità dell'indirizzo fiscale, gli adempimenti compiuti dall'agente notificatore, la data di inizio della giacenza e il decorso dei dieci giorni.
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