Cassazione Penale, Sentenza n. 09944/2026 del 16/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Salerno che, pur accogliendo l'appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., ha applicato ad Elia misure cautelari limitate (sospensione dai pubblici uffici e sospensione dall'esercizio della professione di commercialista) in relazione a fatti di associazione per delinquere (promotore/organizzatore), vari episodi di corruzione per l'esercizio della funzione, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsi ideologici. Il ricorso del P.M. lamenta: 1) errata qualificazione come prescritti alcuni episodi di corruzione che il P.M. ritiene esterni al termine prescrizionale (sostiene che il pagamento della corruzione è avvenuto dopo l'erogazione dei finanziamenti, nel 2020, quindi non prescritto); 2) omissione del riconoscimento della gravità indiziaria rispetto agli episodi corruttivi indicati al capo 2) dell'incolpazione, siccome, secondo il ricorrente, dall'esistenza di un "sistema" criminale e da conversazioni intercettate emergerebbe la pretesa di una tariffa fissa (10%) dai pubblici ufficiali e la pratica sistematica dell'ottenimento di utilità a fronte dell'erogazione dei finanziamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), c.p.p., per carenza dell'interesse ad impugnare da parte del P.M. La decisione si fonda sul mancato allegare dal ricorrente di ragioni precise per cui il parziale rigetto della sua richiesta cautelare possa recargli un danno processuale utile (ad es. influire sulla durata o sulla specie della misura, sull'operatività di presunzioni cautelari o sul complessivo quadro cautelare). La Corte richiama che l'interesse ad impugnare in materia cautelare è di natura utilitaristica: bisogna dimostrare la rimozione di uno svantaggio processuale o l'ottenimento di un vantaggio concreto; il P.M. non ha dimostrato tale utilità derivante dall'accoglimento del ricorso. Sono state richiamate precedenti pronunce (Sez. U., Marinaj; Sez. 6, Viscardi) a supporto del principio secondo cui un ricorso cautelare del P.M. è inammissibile se si limita a contestare l'insussistenza di gravi indizi per taluni reati quando rimane confermata la gravità indiziaria per altri reati e la misura viene comunque mantenuta o applicata. Di conseguenza la Corte ha respinto il ricorso per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Dispositivo richiamato come fondamento procedurale per l'inammissibilità del ricorso: la Corte lo applica per verificare i presupposti di ammissibilità dell'impugnazione del P.M., con riferimento all'interesse ad impugnare.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato come norma di riferimento sulla competenza della Corte e sulle condizioni di ammissibilità dell'impugnazione; usato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse del ricorrente.
Norma citata perché il Tribunale aveva valutato l'appello ex art. 310 e applicato misure cautelari; la Corte fa riferimento al procedimento cautelare instaurato con tale norma.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Richiamata per il principio secondo cui l'interesse ad impugnare non si basa sul concetto di soccombenza ma su un interesse utilitaristico (rimozione di uno svantaggio o ottenimento di un vantaggio processuale).
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 23241 del 21/05/2019 (Viscardi)
Richiamata per il principio che, in materia di impugnazioni cautelari, è inammissibile il ricorso del P.M. che si duole solo della mancata ritenuta insussistenza di gravi indizi per alcuni reati se la misura è comunque stata confermata o applicata per altri reati.
Massime di principio
- Il Pubblico ministero che impugna un provvedimento cautelare deve dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione: non basta l'affermazione della errata qualificazione di singoli capi di imputazione, occorre provare che l'accoglimento dell'impugnazione produrrebbe un vantaggio processuale (es. diversa specie o durata della misura, effetti su presunzioni cautelari, ecc.).
- Nei ricorsi cautelari la valutazione di ammissibilità si concentra sull'utilità pratica dell'impugnazione: se il provvedimento impugnato mantiene o applica comunque misure cautelari per altri fatti, è probabile che il ricorso del P.M. sia dichiarato inammissibile se non si spiega come il parziale accoglimento lo favorisca.
- Sulle contestazioni di prescrizione relative a reati corruttivi, è determinante precisare la data di consumazione o del pagamento: per evitare la prescrizione occorre documentare in modo chiaro che l'evento rilevante (es. pagamento o conclusione del patto corruttivo) sia avvenuto in epoca successiva al termine prescrizionale.
- Per il riconoscimento della gravità indiziaria in reati di corruzione non è sufficiente l'esistenza di un 'sistema' o di truffe connesse: è necessario produrre elementi probatori (intercettazioni, documenti, dichiarazioni) che attestino la promessa o la richiesta di utilità o la pratica consolidata di una tariffa (es. 10%).
- Strategia pratica per il P.M.: quando si impugna un provvedimento cautelare, illustrare esplicitamente l'effetto processuale richiesto (come cambierebbe la misura) e collegare ogni critica alla decisione a concrete conseguenze utili; senza ciò il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Strategia per la difesa: evidenziare l'assenza di una utilità concreta derivante dall'accoglimento del ricorso avverso misure parziali e sottolineare la conferma della gravità indiziaria per altri capi, per ottenere l'inammissibilità del ricorso dell'accusa.
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