Cassazione Civile, Ordinanza n. 07179/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rilascio proposta dal titolare di un diritto di uso esclusivo su un'area cortilizia, il quale sosteneva che i convenuti occupassero illegittimamente un ripostiglio ricavato nel sottoscala affacciato sulla via di accesso al mare. I convenuti, che avevano acquistato con rogito del 7 dicembre 1995 l'immobile al piano terra, contestavano la domanda e chiamavano in causa gli eredi della loro dante causa, chiedendo, se fosse stato accertato che non erano proprietari del vano, la garanzia per evizione parziale, con riduzione del prezzo e risarcimento danni. Il giudizio di merito aveva escluso che il rogito trasferisse la proprietà del ripostiglio, ritenendo che l'atto trasferisse solo l'appartamento identificato con un diverso mappale e i soli 'connessi diritti' sulle parti indicate come ripostiglio, non coincidenti con la proprietà. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, sostenendo che la Corte d'appello, ignorando le richieste istruttorie e la precedente ordinanza di rinvio, avrebbe affermato in modo apodittico che i diritti connessi non coincidevano con la proprietà, senza spiegare in cosa consistessero; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva condannato i ricorrenti a rifondere le spese del precedente giudizio di Cassazione in favore dei controricorrenti rimasti contumaci e quindi privi di spese da recuperare.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo non più attuale la censura sulla motivazione e sottolineando che la questione sulla titolarità del ripostiglio era un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; ha inoltre chiarito che l'ordinanza rescindente precedente si era limitata a rilevare un'omessa pronuncia sulla domanda di garanzia, rinviando al giudice di merito la decisione nel merito. È stato invece accolto il secondo motivo, poiché non può essere pronunciata condanna alle spese in favore della parte contumace vittoriosa che non abbia svolto attività difensiva e non abbia sopportato spese rimborsabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese del precedente giudizio di Cassazione e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha eliminato la liquidazione di euro 2.000,00 a favore dei contumaci; le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la censura di motivazione è scrutinabile solo entro i limiti del vizio processuale effettivamente configurabile; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta inammissibile
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente la deduzione della nullità della sentenza per vizi processuali, ma non per contestare in modo improprio il merito dell'apprezzamento dei fatti
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, nel perimetro del 'minimo costituzionale'
la condanna alle spese presuppone che la parte abbia effettivamente svolto attività processuale e sostenuto spese rimborsabili; non può essere disposta in favore del contumace che non abbia sostenuto spese
richiamato nel motivo, ma la decisione si concentra sulla regola dell'art. 91 c.p.c. in tema di soccombenza e rimborsabilità delle spese
consente alla Corte di cassare la sentenza e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- La doglianza sulla motivazione della sentenza è ammissibile in cassazione solo nei limiti rigorosi del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ossia per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare questioni, argomentazioni o valutazioni di merito.
- L'interpretazione del contratto e l'accertamento della titolarità di un bene o di un diritto reale, se fondati su una plausibile ricostruzione del giudice di merito, non sono riesaminabili in cassazione come meri errori motivazionali.
- Quando una precedente ordinanza di cassazione abbia cassato per omessa pronuncia e rinviato al giudice di merito, il giudice del rinvio deve esaminare la domanda nel merito; non può leggersi tale rinvio come una decisione implicita sulla fondatezza sostanziale della pretesa.
- La condanna alle spese non può essere pronunciata in favore della parte contumace vittoriosa se essa non ha svolto attività difensiva e non ha quindi sostenuto spese da rifondere.
- Se la questione sulle spese può essere decisa senza ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può correggere il capo impugnato e decidere direttamente nel merito, eliminando la liquidazione illegittima.
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