Sentenza n. 2281/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, prot. n. 1517 del 14/11/2025, con la quale la “procedura telematica negoziata, ai sensi dell’articolo 76 comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del «Servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici a servizio delle AA.OO.UU. Federico II e L. Vanvitelli CIG B515037720” veniva aggiudicata alla GETEC Italia Spa; 2) della nota del 18/11/2025 di comunicazione di detta aggiudicazione; 3) della lettera d’invito e di tutti gli atti, amministrativi e tecnici, della procedura negoziata, ivi compresi i chiarimenti resi, tutti i verbali di gara e gli atti relativi alla fase di soccorso istruttorio; 4) di tutti i provvedimenti presupposti, con particolare riguardo alla deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II n. 1790 del 19/12/2024, di indizione della gara e alla deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II n. 715 del 20/5/2025 di invito postumo alla procedura della Graded, conseguenziali e comunque connessi, NONCHE’ per la declaratoria del diritto della società ricorrente all’aggiudicazione della gara e al subentro nel contratto eventualmente stipulato per la sua intera durata; nonché in via subordinata per la riedizione dell’intera procedura di gara. per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da GETEC ITALIA S.P.A. il 16\1\2026: per l’annullamento: A) degli stessi atti impugnati con il ricorso e cioè: 1) della Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, prot. n. 1517 del 14.11.2025, con la quale la “procedura telematica negoziata, ai sensi dell’art. 76 comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 per affidamento del «Servizio di Gestione, Conduzione e Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici a servizio delle AA.OO.UU. Federico II e L. Vanvitelli CIG B515037720»” veniva aggiudicata alla Getec Italia s.p.a.; 2) della nota del 18.11.2025 di comunicazione di detta aggiudicazione; 3) della lettera di invito e di tutti gli atti, amministrativi e tecnici, della procedura negoziata, ivi compresi i chiarimenti resi, tutti i verbali di gara e gli atti relativi alla fase di soccorso istruttorio; 4) di tutti i provvedimenti presupposti, con particolare riguardo alla deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II n. 1790 del 19.12.2024, di indizione della gara e alla deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II n. 715 del 20.5.2025 di invito postumo alla procedura della Graded, conseguenziali e comunque connessi; B) nonché dei seguenti ulteriori atti: 5) degli atti di ammissione a gara della ricorrente Graded S.p.a.; 6) in parte qua della Lettera di invito – Disciplinare di gara limitatamente alla clausola di cui all’art. 12.3 se letta nel senso indicato dalla Graded S.p.a. nel ricorso. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GRADED SPA il 5\2\2026: PER L'ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI GIÀ IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO: 1) della Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, prot. n. 1517 del 14/11/2025, con la quale la “procedura telematica negoziata, ai sensi dell’articolo 76 comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del «Servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici a servizio delle AA.OO.UU. Federico II e L. Vanvitelli CIG B515037720 ” veniva aggiudicata alla GETEC Italia Spa; 2) della nota del 18/11/2025 di comunicazione di detta aggiudicazione; 3) della lettera d’invito e di tutti gli atti, amministrativi e tecnici, della procedura negoziata, ivi compresi i chiarimenti resi, tutti i verbali di gara e gli atti relativi alla fase di soccorso istruttorio; 4) di tutti i provvedimenti presupposti, con particolare riguardo alla deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II n. 1790 del 19/12/2024, di indizione della gara e alla deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II n. 715 del 20/5/2025 di invito postumo alla procedura della Graded, conseguenziali e comunque connessi, NONCHE’ per la declaratoria del diritto della società ricorrente all’aggiudicazione della gara e al subentro nel contratto eventualmente stipulato per la sua intera durata; nonché in via subordinata per la riedizione dell’intera procedura di gara;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura negoziata per il servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici ospedalieri in favore dell’operatore economico primo classificato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, quarta classificata, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della procedura negoziata, chiedendo anche l’aggiudicazione o il subentro e, in subordine, la riedizione della gara. Ha contestato: l’attribuzione dei punteggi tecnici alla propria offerta e a quelle delle concorrenti meglio classificate, sostenendo che la propria qualità di gestore uscente avrebbe dovuto condurre a una valutazione più favorevole; l’ammissione dell’aggiudicataria per asserito mancato possesso del requisito di capacità tecnico-professionale, violazioni della disciplina sul collocamento dei disabili, mancato impegno in materia di assunzioni di giovani, donne e soggetti svantaggiati, grave illecito professionale, mancata indicazione dei sostituti del personale responsabile e mancata prestazione della cauzione provvisoria; l’illegittimità della procedura negoziata senza bando per carenza dei presupposti di estrema urgenza; l’illegittimità dello svolgimento congiunto della gara da parte delle due aziende ospedaliere; la mancata suddivisione in lotti; la disparità di trattamento derivante dalla riapertura dei termini dopo l’ammissione postuma della ricorrente; l’indeterminatezza dei criteri di valutazione e la commistione tra requisiti soggettivi ed elementi dell’offerta; l’irragionevolezza della formula per il punteggio economico; la violazione dei diritti dei lavoratori per la disciplina delle prestazioni notturne e festive; la mancata previsione del requisito SOA per la pretesa natura mista di servizi e lavori; la mancata allegazione del patto di integrità; l’insussistenza dei presupposti per l’esecuzione anticipata del contratto. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro gli atti di gara e l’ammissione della ricorrente, mentre la ricorrente principale ha proposto motivi aggiunti contro l’ammissione del consorzio terzo classificato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibili sia i motivi aggiunti sia il ricorso incidentale. Ha escluso l’estromissione dell’Azienda ospedaliera Vanvitelli, ritenendola parte necessaria poiché la ricorrente contestava anche la decisione congiunta di indire la gara ponte. Quanto ai punteggi, il giudice ha rilevato che la ricorrente chiedeva una rivalutazione sostitutiva delle offerte, senza dimostrare macroscopici errori di fatto, manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, limiti oltre i quali può operare il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della commissione. Le censure sull’ammissione dell’aggiudicataria sono state respinte: il requisito tecnico risultava posseduto e la clausola richiedeva che almeno uno dei servizi fosse svolto presso una struttura con almeno 750 posti letto; i dati utilizzati per contestare il rispetto della normativa sui disabili non erano pertinenti e la documentazione prodotta dimostrava la regolarità; l’impegno sulle assunzioni di soggetti svantaggiati poteva essere definito nella fase esecutiva e non richiedeva un progetto da allegare all’offerta; le vicende professionali dichiarate, consistenti in penali di modesta entità e in un procedimento penale non sfociato in richiesta di rinvio a giudizio, non imponevano l’esclusione, non essendo emersi travisamenti, carenze istruttorie o manifesta irragionevolezza; l’indicazione dei sostituti riguardava la fase esecutiva; la cauzione provvisoria era stata prestata tempestivamente e conteneva l’impegno al rinnovo, non attivato dalla stazione appaltante. Non vi era quindi interesse a esaminare le censure contro Romeo e CMF. Il TAR ha poi richiamato la precedente sentenza n. 1025/2025, confermando la sussistenza dell’estrema urgenza non imputabile alle amministrazioni, derivante dall’annullamento della precedente gara centralizzata, dall’incertezza contenziosa e dalla necessità di assicurare la continuità di servizi essenziali per le strutture sanitarie. È stata ritenuta legittima anche la gara congiunta, perfezionata mediante atti separati di proposta e accettazione tra le aziende ospedaliere. La scelta di un unico lotto era motivata dall’omogeneità e necessaria gestione coordinata delle prestazioni, dalla struttura degli ospedali e dall’esigenza di contenimento della spesa; inoltre, la mancata suddivisione non aveva impedito alla ricorrente di partecipare. La riapertura dei termini non aveva arrecato una lesione concreta, poiché la ricorrente aveva usufruito del termine minimo previsto. I criteri e subcriteri di valutazione erano sufficientemente analitici; era ammissibile valorizzare anche elementi soggettivi dell’operatore, purché proporzionati e pertinenti; la formula economica rientrava nella discrezionalità della stazione appaltante. La clausola sui lavori notturni e festivi non escludeva l’obbligo di corrispondere le maggiorazioni contrattuali, limitandosi a ricomprenderne i costi nel prezzo complessivo. La ricorrente non aveva dimostrato che le manutenzioni costituissero lavori con modificazione significativa della realtà fisica tale da imporre la SOA. Il patto di integrità, omesso da tutti i concorrenti per errore della stazione appaltante, era integrabile mediante soccorso istruttorio senza alterazione della par condicio. Infine, l’esecuzione anticipata era giustificata dalla necessità di garantire la continuità di un servizio essenziale dopo precedenti proroghe tecniche. Le spese, pari complessivamente a euro 16.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico della ricorrente in favore delle amministrazioni e dei controinteressati costituiti.
Norme richiamate
art. 76, comma 2, lett. c), d.lgs. 36/2023
«qualora sussistano ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili che non consentono di rispettare i termini ordinari per lo svolgimento di una procedura aperta, sempre che tali circostanze non siano imputabili alle stazioni appaltanti»
La procedura negoziata senza bando costituisce modulo eccezionale, utilizzabile nella misura strettamente necessaria quando l’estrema urgenza derivi da eventi imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante. Nel caso concreto l’annullamento della precedente gara centralizzata, l’incertezza contenziosa e la necessità di garantire servizi essenziali hanno integrato tali presupposti.
art. 62, comma 14, d.lgs. 36/2023
«Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione»
Lo svolgimento congiunto di una procedura da parte di più stazioni appaltanti è legittimo quando almeno una sia qualificata e l’accordo tra amministrazioni risulti perfezionato anche mediante atti separati di proposta e accettazione, purché provenienti dagli organi titolari del potere rappresentativo.
art. 58, comma 2, d.lgs. 36/2023
La suddivisione in lotti è funzionale alla concorrenza ma non costituisce un obbligo assoluto; la stazione appaltante può optare per un lotto unico quando motivi la scelta con esigenze di omogeneità, coordinamento, efficienza e contenimento della spesa, purché non derivi una concreta lesione della partecipazione.
art. 94, comma 5, lett. b), d.lgs. 36/2023
L’operatore economico è escluso se non presenta la certificazione o la dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto della normativa sul collocamento dei disabili; la contestazione deve però essere fondata su dati pertinenti e provati, non potendo basarsi su documentazione riferita a parametri diversi da quelli rilevanti.
art. 98, comma 3, d.lgs. 36/2023
La valutazione del grave illecito professionale rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa della stazione appaltante. Il giudice può sindacarla soltanto in presenza di travisamento, macroscopici vizi motivazionali, carenza istruttoria o assoluta irragionevolezza.
art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
L’omessa presentazione della garanzia provvisoria è sanabile mediante soccorso istruttorio quando il documento abbia data certa anteriore alla scadenza per la presentazione delle offerte; nel caso concreto la garanzia era già stata presentata e conteneva l’impegno al rinnovo.
art. 106, comma 5, d.lgs. 36/2023
La garanzia provvisoria può essere rinnovata per ulteriori 180 giorni su richiesta della stazione appaltante; se tale richiesta non viene attivata, la scadenza della garanzia non determina, di per sé, l’esclusione quando l’operatore abbia assunto l’impegno al rinnovo previsto dalla lex specialis.
art. 108, comma 4, d.lgs. 36/2023
La predeterminazione analitica di criteri e subcriteri consente l’esercizio della discrezionalità tecnica della commissione; il sindacato giudiziale resta limitato alle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà.
art. 100, comma 4, d.lgs. 36/2023
Il requisito SOA è necessario per attività qualificabili come lavori; la manutenzione rientra nei lavori pubblici solo quando comporti una modificazione prevalente ed essenziale della realtà fisica mediante materiali aggiuntivi o sostitutivi significativi, mentre in caso contrario costituisce servizio.
Massime di principio
- La procedura negoziata senza bando per estrema urgenza è legittima solo se l’urgenza deriva da eventi imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, ed è limitata a quanto strettamente necessario; l’annullamento di una precedente gara, accompagnato da incertezza contenziosa e dalla necessità di assicurare la continuità di servizi sanitari essenziali, può integrare tali presupposti.
- La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi esprimono discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite dal giudice sulla base della mera non condivisibilità della valutazione; occorre dimostrare un errore macroscopico, un travisamento, un’illogicità o un’irragionevolezza manifesta.
- La stazione appaltante può valutare il grave illecito professionale con apprezzamento tecnico-discrezionale; l’ammissione del concorrente non richiede, di regola, una motivazione analitica quando non si tratti di un’ipotesi automaticamente escludente e non vi sia stata una specifica contestazione in gara, mentre l’esclusione richiede una motivazione puntuale.
- La suddivisione in lotti non è obbligatoria in assoluto: il lotto unico è legittimo se sorretto da motivazioni concrete relative all’omogeneità delle prestazioni, alla necessità di coordinamento, alla struttura organizzativa dell’amministrazione e al contenimento della spesa, e se non impedisce la partecipazione alla gara.
- Un accordo tra amministrazioni per lo svolgimento congiunto di una procedura di affidamento può perfezionarsi mediante atti separati di proposta e accettazione, adottati dai rispettivi organi rappresentativi, senza necessità di un documento unico o di una contestualità formale.
- Il soccorso istruttorio può consentire l’integrazione di documentazione amministrativa, compreso il patto di integrità, quando l’omissione sia comune a tutti i concorrenti per un errore della stazione appaltante e l’integrazione non alteri la par condicio né il contenuto sostanziale dell’offerta.
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