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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12750/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trieste che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo ad una fattura del 2014 e lo aveva condannato per la restante fattispecie prevista dall'art. 8 d.lgs. 74/2000 relativa all'anno 2015. Bashkimi deduceva un unico motivo di cassazione fondato sul presunto travisamento e contraddittorietà della motivazione del giudice di merito in relazione alle dichiarazioni dei testi Andrea Biasizzo e Piergiorgio Pisani: in particolare censurava l'errata rappresentazione della registrazione contabile di alcune fatture (doppioni) e la lettura dei movimenti bancari/prelievi, nonché la valutazione delle presenze in cantiere e la qualificazione del rapporto di lavoro (dipendente vs maestranza/subappalto).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato in modo specifico le prove il cui travisamento si deduceva, né dimostrato che l'errore fosse del giudice d'appello in termini tali da incidere decisivamente sul convincimento (regole del vizio di travisamento e limiti della cognizione di legittimità). La Corte ha richiamato la documentazione probatoria (doppioni di fatture, mancata registrazione, testimonianze che escludevano l'esecuzione dei lavori, sistemi elettronici di controllo accessi) che giustificava la decisione di merito. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con riferimento anche alla facoltà prevista dalla legge n. 103/2017, comma 64, di aumentare la sanzione). Sentenza pronunciata il 26/11/2025.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riferito ai reati tributari per emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto provata, per il 2015, l'emissione di fatture inesistenti sulla base dell'insieme documentale e testimoniale (duplicazione di numeri di fattura, mancata registrazione, assenza di prestazioni).

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiama l'onere dell'appellante (e, nel contesto, del ricorrente in cassazione in caso di questioni di prova) di indicare specificamente le prove di cui si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o la omessa o erronea valutazione; la Corte ha rilevato l'assenza di tale specifica indicazione, con conseguente inammissibilità della censura.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale articolo e, in considerazione della colpa del ricorrente, ha fissato la somma in euro 3.000,00.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017

    Consente, in casi motivati, di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. oltre il massimo edittale; la Corte lo ha richiamato per giustificare la determinazione della somma a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In cassazione il vizio di travisamento della prova va dedotto con estrema precisione: occorre indicare le prove specifiche il cui contenuto sarebbe stato falsamente trascritto o omesso e dimostrare che il vizio sia decisivo per la decisione.
  • Non è consentita alla Corte di legittimità una rivalutazione di merito degli elementi probatori o delle diverse interpretazioni del loro significato; la censura può riguardare solo la corretta trasposizione (il "significante") delle prove nel ragionamento del giudice di merito.
  • Nelle ipotesi di doppia conforme (condanna confermata sia in primo che in secondo grado) il ricorrente ha onere particolarmente stringente di mostrare errori formali o di trascrizione della prova, e non semplici dissensi valutativi.
  • Quando la contestazione verte su questioni documentali (duplicazione di fatture, mancata registrazione contabile, movimenti bancari, registrazioni elettroniche di accessi), la Corte dà rilievo all'insieme probatorio e alla coerenza tra documenti e dichiarazioni testimoniali; il singolo elemento favorevole al ricorrente può non essere decisivo se inserito in un quadro probatorio complessivamente contrario.
  • La presentazione di un ricorso generico o meramente riformulativo degli argomenti di merito espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; dunque è opportuno valutare la fondatezza giuridica e la specificità delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.

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