Cassazione Penale, Sentenza n. 23670/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'assoluzione pronunciata dal GIP per il reato previsto dall'art. 187, comma 8, cod. strada (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per uso di stupefacenti), sostenendo che il rinvenimento a bordo dell'autovettura di involucri di sostanza stupefacente (eroina) e l'ammissione di uso saltuario costituissero ragione sufficiente per richiedere ai sensi dei commi 2-bis e 3 dell'art.187 l'accompagnamento presso struttura sanitaria per accertamenti clinico-tossicologici; il rifiuto, quindi, doveva integrare la fattispecie di reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che la richiesta da parte degli agenti di accompagnare il conducente in struttura sanitaria per prelievo analitico fosse illegittima perché mancavano i presupposti di legge: non erano state effettuate prove qualitative non invasive (strumentazione portatile) né erano stati esplicitati altri elementi concreti sulla condizione psicofisica che consentissero di ritenere lo stato di alterazione. La mera presenza di sostanza stupefacente nel veicolo e l'ammissione di consumo saltuario non sono, di per sé, elementi sufficienti a giustificare l'accompagnamento e quindi il successivo rilievo penale del rifiuto.
Norme richiamate
art. 187 Codice della Strada (d.lgs. 30/04/1992, n.285)
La norma punisce il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti clinico-tossicologici solo se la richiesta sia stata legittimamente rivolta in conformità ai commi: cioè dopo esito positivo di accertamenti qualitativi non invasivi o quando vi sia un "ragionevole motivo" per ritenere lo stato di alterazione; l'accompagnamento in struttura sanitaria è limitazione della libertà personale consentita solo se previsto dalla legge.
Cass. Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017 (Taglialatela)
Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, Rv. 269394
Principio consolidato che l'invito ad accompagnarsi in struttura sanitaria è illegittimo se non sono state effettuate prove con strumentazione portatile e non sussistono altri elementi che rendano credibile lo stato di alterazione; pertanto l'invito non può basarsi solo su indizi generici.
Cass. Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019 (Russo)
Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019
Ribadisce che la presenza di sintomatologia compatibile con l'assunzione di stupefacenti è richiesta, e solo in alternativa all'accertamento non invasivo positivo, per procedere al prelievo di campione biologico presso struttura sanitaria.
Massime di principio
- Il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti clinico-tossicologici integra reato solo se la richiesta degli organi di polizia è stata formulata nel pieno rispetto della procedura prevista dall'art.187 (esito positivo di test portatile o ragionevole motivo espresso).
- La mera presenza di droga nel veicolo o la dichiarazione di uso saltuario non costituiscono, di per sé, "ragionevole motivo" per disporre l'accompagnamento in struttura sanitaria.
- Prima di disporre limitazioni della libertà personale (accompagnamento per prelievo), gli agenti devono effettuare, ove possibile, accertamenti qualitativi non invasivi o documentare chiaramente altri elementi concreti dello stato di alterazione (sintomatologia, comportamento evidente di alterazione).
- In assenza di condizioni legittimanti, l'intimazione a sottoporsi ad accertamenti può essere dichiarata illegittima e il rifiuto del conducente non assume rilevanza penale.
- Per tutelare gli interessi pubblici (sicurezza stradale) occorre bilanciare la necessità degli accertamenti con la protezione dalla discrezionalità e dalle ingerenze nella libertà e integrità personale del cittadino.
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