Cassazione Penale, Sentenza n. 31768/2025 del 23/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente ha dedotto due linee di doglianza: 1) la persistenza delle esigenze cautelari non sarebbe giustificata, in particolare per la mancata attualità del pericolo di reiterazione alla luce di un lungo intervallo temporale 'silente' e del comportamento non trasgressivo durante la detenzione; 2) omessa valutazione di presunti 'elementi nuovi' costituiti da deposizioni di collaboratori di giustizia rese nel dibattimento in corso, che avrebbero ridimensionato il ruolo dell'imputato nell'organizzazione e indebolito il quadro indiziario. Il difensore ha inoltre depositato motivi nuovi e trascrizioni parziali di verbali e richiamato una sentenza di annullamento con rinvio riguardante altro imputato (Tavella Benito).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: l'appello ex art. 310 c.p.p. non impone il riesame pieno delle condizioni che legittimano la misura, ma il controllo sulla correttezza giuridica e sulla adeguatezza della motivazione rispetto a elementi nuovi idonei a modificare il quadro; il mero decorso del tempo e il rispetto delle prescrizioni non costituiscono di per sé novità tali da revocare o attenuare la custodia cautelare, soprattutto in presenza della presunzione rafforzata di pericolosità e di adeguatezza della misura prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p.; le dichiarazioni dei collaboratori non sono state adeguatamente contestualizzate né dimostrate come idonee a scalfire il quadro indiziario; la produzione in Cassazione di brani di verbali non integrali viola il principio di autosufficienza e rende la censura inammissibile. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; mandato alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare: il Tribunale chiamato a decidere l'appello non è tenuto a un pieno riesame delle condizioni della misura, ma a verificare la correttezza giuridica e la motivazione dell'ordinanza impugnata, con particolare attenzione a eventuali elementi nuovi idonei a modificare il quadro cautelare
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Prevede presunzioni in tema di pericolosità e adeguatezza della misura per reati di mafia; la Corte ha richiamato l'efficacia di tale presunzione anche nelle vicende successive all'applicazione della misura, rendendo più gravoso l'onere del ricorrente che chieda la revoca
Elenca le esigenze cautelari (incolumità pubblica, inquinamento delle prove, fuga); la Corte ricorda che la mera buona condotta durante la detenzione e il tempo trascorso non sono sufficienti a escludere tali esigenze se non accompagnati da elementi ulteriori
art. 292 primo comma lett. c) cod. proc. pen.
Rilevanza, nella fase di prima applicazione della misura, del tempo trascorso dalla commissione del fatto e del comportamento successivo; la Corte distingue questo momento dalla fase incidentale: dopo l'applicazione la mera decorrenza del tempo vale solo se connessa ad altri elementi sintomatici di mutamento
art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione richiamati dal ricorrente (vizi di motivazione, violazione di legge, e motivi relativi a motivazione insufficiente o contraddittoria); la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche o estranee al ristretto controllo di legittimità consentito
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese di giudizio e possibile somma a titolo di ammenda; applicata dalla Corte
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione: la Corte ricorda l'osservanza di tali limiti nella descrizione sintetica dei motivi
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Riguarda adempimenti del pubblico registro su decisioni cautelari e relativi effetti; la Corte ha disposto il mandato alla cancelleria per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- In un'appello ex art. 310 c.p.p. contro il rigetto di una istanza di revoca/sostituzione di misura cautelare il giudice non riesamina integralmente la sussistenza delle esigenze cautelari: verifica solo la correttezza giuridica e la completezza/adeguatezza della motivazione rispetto ad elementi nuovi
- Il mero decorso del tempo e il comportamento non trasgressivo in detenzione, se non accompagnati da altri elementi concreti e positivi che dimostrino la cessazione delle esigenze cautelari, non bastano a ottenere la revoca o l'attenuazione della misura
- La presunzione di pericolosità e di adeguatezza della custodia in carcere prevista per reati di tipo mafioso rende più gravoso l'onere probatorio del difensore che invoca la revoca: servono novità realmente idonee a scalfire il quadro indiziario
- Deposizioni favorevoli rese da collaboratori o le decisioni favorevoli a coimputati non costituiscono automaticamente 'fatti nuovi' rilevanti; occorre dimostrarne la rilevanza diretta e produrre gli atti in forma completa e contestualizzata
- In Cassazione è essenziale il rispetto del principio di autosufficienza: i documenti probatori vanno prodotti integralmente o adeguatamente riassunti e motivati; citazioni o brani estrapolati e decontestualizzati rischiano di rendere la censura inammissibile
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e ammende quando emergano profili di colpa nella formulazione dei motivi, quindi è importante curare la pertinenza e la completezza delle doglianze prima del deposito
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