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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31768/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente ha dedotto due linee di doglianza: 1) la persistenza delle esigenze cautelari non sarebbe giustificata, in particolare per la mancata attualità del pericolo di reiterazione alla luce di un lungo intervallo temporale 'silente' e del comportamento non trasgressivo durante la detenzione; 2) omessa valutazione di presunti 'elementi nuovi' costituiti da deposizioni di collaboratori di giustizia rese nel dibattimento in corso, che avrebbero ridimensionato il ruolo dell'imputato nell'organizzazione e indebolito il quadro indiziario. Il difensore ha inoltre depositato motivi nuovi e trascrizioni parziali di verbali e richiamato una sentenza di annullamento con rinvio riguardante altro imputato (Tavella Benito).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: l'appello ex art. 310 c.p.p. non impone il riesame pieno delle condizioni che legittimano la misura, ma il controllo sulla correttezza giuridica e sulla adeguatezza della motivazione rispetto a elementi nuovi idonei a modificare il quadro; il mero decorso del tempo e il rispetto delle prescrizioni non costituiscono di per sé novità tali da revocare o attenuare la custodia cautelare, soprattutto in presenza della presunzione rafforzata di pericolosità e di adeguatezza della misura prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p.; le dichiarazioni dei collaboratori non sono state adeguatamente contestualizzate né dimostrate come idonee a scalfire il quadro indiziario; la produzione in Cassazione di brani di verbali non integrali viola il principio di autosufficienza e rende la censura inammissibile. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; mandato alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina l'appello cautelare: il Tribunale chiamato a decidere l'appello non è tenuto a un pieno riesame delle condizioni della misura, ma a verificare la correttezza giuridica e la motivazione dell'ordinanza impugnata, con particolare attenzione a eventuali elementi nuovi idonei a modificare il quadro cautelare

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede presunzioni in tema di pericolosità e adeguatezza della misura per reati di mafia; la Corte ha richiamato l'efficacia di tale presunzione anche nelle vicende successive all'applicazione della misura, rendendo più gravoso l'onere del ricorrente che chieda la revoca

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Elenca le esigenze cautelari (incolumità pubblica, inquinamento delle prove, fuga); la Corte ricorda che la mera buona condotta durante la detenzione e il tempo trascorso non sono sufficienti a escludere tali esigenze se non accompagnati da elementi ulteriori

  • art. 292 primo comma lett. c) cod. proc. pen.

    Rilevanza, nella fase di prima applicazione della misura, del tempo trascorso dalla commissione del fatto e del comportamento successivo; la Corte distingue questo momento dalla fase incidentale: dopo l'applicazione la mera decorrenza del tempo vale solo se connessa ad altri elementi sintomatici di mutamento

  • art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione richiamati dal ricorrente (vizi di motivazione, violazione di legge, e motivi relativi a motivazione insufficiente o contraddittoria); la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche o estranee al ristretto controllo di legittimità consentito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese di giudizio e possibile somma a titolo di ammenda; applicata dalla Corte

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione: la Corte ricorda l'osservanza di tali limiti nella descrizione sintetica dei motivi

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Riguarda adempimenti del pubblico registro su decisioni cautelari e relativi effetti; la Corte ha disposto il mandato alla cancelleria per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • In un'appello ex art. 310 c.p.p. contro il rigetto di una istanza di revoca/sostituzione di misura cautelare il giudice non riesamina integralmente la sussistenza delle esigenze cautelari: verifica solo la correttezza giuridica e la completezza/adeguatezza della motivazione rispetto ad elementi nuovi
  • Il mero decorso del tempo e il comportamento non trasgressivo in detenzione, se non accompagnati da altri elementi concreti e positivi che dimostrino la cessazione delle esigenze cautelari, non bastano a ottenere la revoca o l'attenuazione della misura
  • La presunzione di pericolosità e di adeguatezza della custodia in carcere prevista per reati di tipo mafioso rende più gravoso l'onere probatorio del difensore che invoca la revoca: servono novità realmente idonee a scalfire il quadro indiziario
  • Deposizioni favorevoli rese da collaboratori o le decisioni favorevoli a coimputati non costituiscono automaticamente 'fatti nuovi' rilevanti; occorre dimostrarne la rilevanza diretta e produrre gli atti in forma completa e contestualizzata
  • In Cassazione è essenziale il rispetto del principio di autosufficienza: i documenti probatori vanno prodotti integralmente o adeguatamente riassunti e motivati; citazioni o brani estrapolati e decontestualizzati rischiano di rendere la censura inammissibile
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e ammende quando emergano profili di colpa nella formulazione dei motivi, quindi è importante curare la pertinenza e la completezza delle doglianze prima del deposito

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