Cassazione Penale, Sentenza n. 32627/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della condanna per tentato furto (artt. 56, 624 e 625 c.1 n.7 c.p.). Il ricorrente deduce vizi di motivazione e errore di applicazione della legge penale: contesta l'applicabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625 c.1 n.7 c.p. (esposizione della cosa alla pubblica fede) sostenendo che la condotta si era svolta sotto osservazione del personale di vigilanza; inoltre sostiene che, a seguito del d.lgs. n.150/2022, il reato è divenuto procedibile solo a querela di parte e che non essendovi querela l'azione penale non poteva proseguire.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile e, verificata l'assenza della querela della persona offesa entro il termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n.150/2022 (nella versione modificata dall'art. 5-bis del d.l. n.162/2022, convertito con modificazioni dalla legge n.199/2022), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità. La questione sull'aggravante non è stata decisa nel merito perché l'assenza della querela ha reso necessario l'annullamento immediato.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624 (furto)
Norma richiamata per la qualificazione del reato di furto; la condotta è stata qualificata in primo e secondo grado come tentato furto in relazione agli articoli richiamati.
Codice penale, art. 625 comma 1 n.7 (aggravante: esposizione alla pubblica fede)
L'aggravante richiede che la cosa sia esposta alla pubblica fede; il ricorrente ha contestato la sussistenza di questa condizione (aveva agito sotto osservazione). La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato ma non ha deciso sul punto a causa del difetto procedurale.
Decreto legislativo n.150 del 2022
Ha modificato il regime di procedibilità, rendendo il reato in questione procedibile solo a querela di parte; la modifica ha inciso sulla possibilità di proseguire l'azione penale senza querela.
Stabilisce il termine (trimestrale) entro il quale la querela deve essere presentata; la mancata presentazione entro tale termine determina il difetto della condizione di procedibilità.
Art. 5-bis del decreto-legge n.162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n.199 del 2022
Ha modificato l'art.85 del d.lgs. n.150/2022; la Corte ha applicato la disciplina risultante da questa modifica per verificare la tempestività della querela.
Massime di principio
- Quando una norma intervenuta successivamente muta il regime di procedibilità di un reato (ad es. lo rende procedibile solo a querela), l'assenza della querela comporta il difetto della condizione di procedibilità e l'azione penale deve essere estinta o la sentenza annullata senza rinvio.
- Prima di proseguire l'azione penale o di confermare una condanna, verificare sempre la sussistenza e la tempestività della querela quando la fattispecie è divenuta procedibile a querela per effetto di riforme legislative intervenute.
- La contestazione di aggravanti (es. esposizione alla pubblica fede) richiede accertamenti probatori specifici: l'aggravante non può essere automaticamente riconosciuta se la condotta è stata compiuta sotto osservazione o in condizioni che escludono la 'esposizione alla pubblica fede'.
- Se un motivo di impugnazione non è manifestamente infondato, la Corte di Cassazione può comunque decidere il processo per questioni procedurali (es. difetto di querela) senza entrare nel merito degli altri profili.
- In casi simili è fondamentale controllare l'applicazione temporale della riforma (quando è entrata in vigore) e i termini procedurali stabiliti per la presentazione della querela.
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