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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32627/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della condanna per tentato furto (artt. 56, 624 e 625 c.1 n.7 c.p.). Il ricorrente deduce vizi di motivazione e errore di applicazione della legge penale: contesta l'applicabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625 c.1 n.7 c.p. (esposizione della cosa alla pubblica fede) sostenendo che la condotta si era svolta sotto osservazione del personale di vigilanza; inoltre sostiene che, a seguito del d.lgs. n.150/2022, il reato è divenuto procedibile solo a querela di parte e che non essendovi querela l'azione penale non poteva proseguire.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile e, verificata l'assenza della querela della persona offesa entro il termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n.150/2022 (nella versione modificata dall'art. 5-bis del d.l. n.162/2022, convertito con modificazioni dalla legge n.199/2022), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità. La questione sull'aggravante non è stata decisa nel merito perché l'assenza della querela ha reso necessario l'annullamento immediato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una norma intervenuta successivamente muta il regime di procedibilità di un reato (ad es. lo rende procedibile solo a querela), l'assenza della querela comporta il difetto della condizione di procedibilità e l'azione penale deve essere estinta o la sentenza annullata senza rinvio.
  • Prima di proseguire l'azione penale o di confermare una condanna, verificare sempre la sussistenza e la tempestività della querela quando la fattispecie è divenuta procedibile a querela per effetto di riforme legislative intervenute.
  • La contestazione di aggravanti (es. esposizione alla pubblica fede) richiede accertamenti probatori specifici: l'aggravante non può essere automaticamente riconosciuta se la condotta è stata compiuta sotto osservazione o in condizioni che escludono la 'esposizione alla pubblica fede'.
  • Se un motivo di impugnazione non è manifestamente infondato, la Corte di Cassazione può comunque decidere il processo per questioni procedurali (es. difetto di querela) senza entrare nel merito degli altri profili.
  • In casi simili è fondamentale controllare l'applicazione temporale della riforma (quando è entrata in vigore) e i termini procedurali stabiliti per la presentazione della querela.

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