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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37705/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Paolis impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistenti gravi indizi per il reato di peculato e falso ideologico in relazione ai prelievi e bonifici effettuati dai conti dell'Università Agraria di Civitavecchia. Il ricorrente deduceva: (i) mancata disponibilità diretta delle somme in capo a lui, perché molte operazioni sarebbero state materialmente compiute dal tesoriere Fabrizio Maroncelli (bancomat intestato a diverso soggetto, bonifici disposti con credenziali del tesoriere); (ii) travisamento della prova e motivazione illogica rispetto ai tempi di produzione dei giustificativi; (iii) errata qualificazione come pubblico ufficiale, per la necessità di distinguere tra fondi pubblicistici (conto "dedicato" ai sensi dell'art. 8-bis LR Lazio) e fondi privati dell'ente, richiamando la giurisprudenza che impone distinzione tra attività pubblicistiche e privatistiche.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente applicato i principi della giurisprudenza (tra cui Bernardini) secondo i quali per configurare il peculato è necessaria la disponibilità giuridica del denaro da parte dell'agente (di norma il potere di firma). Dal materiale probatorio è emerso che De Paolis risultava delegato ad operare sui conti e che molte operazioni erano riconducibili a lui (bancomat a suo nome, operazioni documentali), nonché che produceva i giustificativi con ritardi ripetuti (sollecitati dal tesoriere). La Corte ha inoltre confermato la qualificazione delle Università agrarie come soggetti che, in specifici ambiti, esercitano funzioni pubblicistiche e che i loro vertici (compreso il Presidente) possono rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di servizio, anche in ragione dell'obbligo di destinare proventi in conto "dedicato" previsto dalla normativa. Ne consegue la sussistenza dei gravi indizi di peculato e la legittimità delle misure interdittive applicate dal Tribunale del riesame.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Il reato richiede che il bene (denaro) sia nella disponibilità giuridica dell'agente per ragione del suo ufficio; rileva la disponibilità intesa come potere di firma o altro potere giuridicamente rilevante sulla cosa

  • art. 357 cod. pen. (nozione di pubblico ufficiale)

    "agli effetti della legge penale, \\"è pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa\\""

    La qualificazione di pubblico ufficiale si valuta con un criterio oggettivo-funzionale in base alle attività concrete svolte, senza richiedere un rapporto di dipendenza formale dallo Stato

  • Legge regionale Lazio 1/1986, art. 8-bis

    Prevede la destinazione pubblicistica di proventi derivanti dalla gestione dei domini collettivi e l'obbligo di conto corrente separato/dedicato, elemento rilevante per individuare la natura pubblicistica delle risorse

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 40595/2021 (Bernardini)

    "Il reato di peculato... fa riferimento alla possibilità di esercitare un potere giuridicamente rilevante sulla cosa"

    Ribadisce che per il peculato è necessaria la disponibilità diretta o un potere giuridico sulla somma; la Corte nel caso ha ritenuto correttamente applicato tale principio

  • Sentenza Corte di Cassazione Sez. 6, n. 53578/2014 (Cofano)

    Richiamata dalla difesa per la distinzione tra soggetti privatistici che esercitano funzioni pubbliche: occorre distinguere le risorse e l'attività concreta per attribuire la natura pubblicistica

Massime di principio

  • Per il reato di peculato conta la disponibilità giuridica del denaro (es. delega ad operare, potere di firma, bancomat intestato, operazioni riconducibili all'agente): è questo, non la mera titolarità collegiale, che determina la rilevanza penale
  • La qualifica di pubblico ufficiale si valuta con criterio oggettivo-funzionale: anche persone in enti privatistici possono essere pubblici ufficiali se svolgono concretamente funzioni amministrative pubblicistiche
  • La presenza di conti "dedicati" e norme che impongono vincoli di destinazione sulle risorse costituisce elemento probatorio forte della natura pubblicistica dei proventi
  • Ritardi sistematici nella produzione di giustificativi e solleciti documentali interni sono indizi importanti e possono avvalorare l'accusa di appropriazione indebita/peculato
  • In mancanza della qualifica pubblicistica, condotte simili possono comunque integrare appropriazione indebita aggravata; quindi la tutela penale può sorgere anche su base privatistica se sussistono elementi di appropriazione
  • Nelle contestazioni difensive è strategico provare in modo chiaro chi materialmente disponeva e dispone delle operazioni (accesso on-line, credenziali, intestazione strumenti di pagamento, deleghe formali) per contrastare l'attribuzione della disponibilità giuridica

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