Cassazione Penale, Ordinanza n. 11469/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna pronunciata in appello per evasione è rimasta ferma; non vi è stata alcuna rivalutazione nel merito delle doglianze, ritenute generiche e reiterative di questioni già decise dalla Corte territoriale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. In particolare ha dedotto, con il primo motivo, l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la brevità dell'allontanamento dovesse valere ai fini dell'esclusione della punibilità. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano generici e sostanzialmente riproduttivi di questioni già disattese in appello, dove era stata motivatamente esclusa la rilevanza della brevità dell'allontanamento per il 131-bis e l'assenza di elementi positivi per le attenuanti generiche.
Norme richiamate
La sentenza impugnata riguardava una condanna per evasione; la Cassazione si limita a prendere atto del titolo di reato oggetto della decisione di merito.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito abbia logicamente escluso che la brevità dell'allontanamento sia elemento sufficiente a integrare la particolare tenuità della condotta.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi valorizzabili; in cassazione non è sufficiente una doglianza generica e riproduttiva di questioni già esaminate e rigettate.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso generici o meramente reiterativi di doglianze già disattese con motivazione congrua dal giudice di appello.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta quando il giudice di merito abbia escluso, con argomentazione logica e puntuale, che il dato fattuale valorizzato dal ricorrente sia sufficiente a integrare la causa di non punibilità.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, illogica o contraddittoria; non basta la mera richiesta di una diversa valutazione degli elementi di fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11372/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11373/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11374/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11375/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11376/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11377/2026 del 26/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →