Cassazione Civile, Ordinanza n. 28948/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
L'avvocato della parte vittoriosa ha chiesto la correzione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 35625 del 2022, che aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro una decisione della Commissione tributaria regionale della Toscana e aveva condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente, ma senza disporne la distrazione in favore del difensore antistatario, benché tale istanza fosse stata formulata nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. Il ricorrente ha quindi dedotto un errore materiale/omissione del dispositivo, chiedendo l'integrazione della pronuncia con la clausola di distrazione delle spese. L'Agenzia delle Entrate è stata ritualmente avvisata dell'istanza ma non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'istanza di distrazione fosse stata effettivamente proposta e che l'omessa pronuncia su di essa fosse emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali. Ha quindi accolto l'istanza e disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 35625/2022, integrandolo con la formula "con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta". Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
La richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore è valida anche senza un'espressa dichiarazione di anticipazione delle spese e mancata riscossione; il diritto del difensore sorge per il fatto della dichiarazione e la distrazione va disposta quando sia stata domandata.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese.
La correzione dell'errore materiale segue il procedimento camerale di correzione previsto dal codice di rito.
La memoria depositata nel procedimento camerale può contenere la richiesta di distrazione delle spese; l'omissione sul punto può essere emendata con correzione di errore materiale.
Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non integra un errore da far valere con i mezzi ordinari di impugnazione, ma è correggibile con il procedimento di correzione degli errori materiali.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce domanda autonoma, ma accessoria alla statuizione sulle spese; pertanto, l'omissione della relativa formula nel dispositivo può essere emendata senza riapertura del giudizio.
- Ai fini della distrazione ex art. 93 c.p.c., la domanda del difensore è sufficiente anche se non contiene una formula espressa sull'anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari, potendosi tale elemento ritenere implicitamente incluso.
- Il rimedio della correzione degli errori materiali è utilizzabile anche contro le pronunce della Corte di cassazione e consente di ottenere in via rapida un titolo esecutivo in favore del difensore distrattario.
- Quando il ricorso per correzione è accolto, non è dovuta una nuova regolazione delle spese del procedimento di correzione se la Corte ritiene di non provvedervi espressamente.
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