Cassazione Civile, Ordinanza n. 08545/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di più garanti, per il pagamento di somme dovute in relazione all’esposizione debitoria di una società correntista verso una banca. Una delle garanti proponeva opposizione deducendo, tra l’altro, che la garanzia fosse estinta per prescrizione, che le clausole di deroga agli artt. 1956 e 1957 c.c. fossero nulle e che la banca, dopo il recesso dalla garanzia, avesse continuato a concedere credito al debitore principale in violazione dei doveri verso il fideiussore. Il Tribunale respingeva l’opposizione qualificando la garanzia come contratto autonomo di garanzia e ritenendo inapplicabili o infondate le eccezioni svolte. In appello, la Corte territoriale dichiarava l’inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., ma nel farlo affrontava nel merito l’eccezione di prescrizione, ritenendola infondata perché il credito non era ancora esigibile al momento della revoca della garanzia e, comunque, perché non era maturata la prescrizione; escludeva inoltre la fondatezza delle ulteriori censure su nullità delle clausole e violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. perché l’ordinanza di inammissibilità aveva in sostanza deciso nel merito una questione non decisa dal primo giudice, privandola del corretto accesso all’impugnazione; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese; 3) omessa pronuncia sulla prescrizione; 4) violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c. e dell’art. 1375 c.c. per la condotta della banca e la validità delle clausole derogatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. fosse censurabile per vizio proprio di natura processuale in quanto la Corte d’appello, pur dichiarando l’inammissibilità dell’appello, aveva in realtà pronunciato sul merito dell’eccezione di prescrizione, sostituendosi al primo giudice. Tale modus procedendi ha privato la ricorrente della possibilità di impugnare correttamente la decisione di merito, giacché l’ordinanza-filtro è impugnabile solo per vizi processuali propri e non per errores in iudicando. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità dell’appello tramite filtro è legittima solo nei limiti del relativo procedimento e non può trasformarsi in una decisione di merito sostitutiva del giudice di primo grado.
L’ordinanza di inammissibilità è ricorribile per cassazione solo per vizi propri di carattere processuale; non sono deducibili errores in iudicando o vizi motivazionali, salvo motivazione mancante o apparente.
art. 111, comma 7, Cost.
Consente il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza-filtro soltanto nei limiti dei suoi vizi propri di legge processuale.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dall’esigibilità del credito.
È richiamato quale possibile limite alla prosecuzione dell’esposizione debitoria del principale da parte del creditore nei confronti del fideiussore, ma nel caso concreto la censura è stata assorbita.
La Corte territoriale ha ritenuto che la norma sia derogabile dalle parti; la questione resta però assorbita per effetto dell’accoglimento del primo motivo.
Invocato dalla ricorrente come parametro di correttezza nell’esecuzione del rapporto di garanzia; la Corte di cassazione non è entrata nel merito per assorbimento.
Norma richiamata in relazione alla liquidazione delle spese di lite; la censura è rimasta assorbita.
Massime di principio
- L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è impugnabile in cassazione solo per vizi propri di natura processuale; non è consentito introdurre con tale ricorso censure di merito o motivazionali, salvo i casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
- Se il giudice dell’appello-filtro, anziché limitarsi alla prognosi di non fondatezza dell’impugnazione, decide nel merito una questione non decisa dal primo giudice, si verifica un vizio processuale dell’ordinanza, perché si altera il perimetro del rimedio e si priva la parte della corretta possibilità di impugnazione.
- Ai fini della prescrizione, il termine decorre soltanto da quando il credito è esigibile, secondo l’art. 2935 c.c.; tuttavia, nel caso deciso, tale profilo è rimasto non scrutinato nel merito per effetto dell’accoglimento del vizio processuale dell’ordinanza-filtro.
- Le questioni sostanziali sulla validità della garanzia, sulle clausole derogatorie e sulla condotta del creditore restano assorbite quando venga accolto il motivo che colpisce la legittimità processuale dell’ordinanza di inammissibilità.
- Quando l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. è cassata per vizio proprio, il giudice di rinvio deve riesaminare l’appello nel rispetto dei limiti del filtro e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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