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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15230/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava il mancato riconoscimento della retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 297 c.p.p., sostenendo che il materiale investigativo e il compendio intercettivo posti a fondamento della seconda ordinanza cautelare erano già emersi nella precedente indagine denominata "Spaccatello" (ordinanza G.I.P. del 30/10/2021) e che i fatti della seconda misura riguardavano lo stesso arco temporale e lo stesso compendio probatorio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che non ricorreva la condizione per la retrodatazione perché mancava la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi decisivi che avevano giustificato la seconda ordinanza (l'informativa relativa ai fatti oggetto della seconda misura è stata depositata il 19/09/2022, un anno dopo la prima ordinanza; i fatti riguardavano una diversa associazione; non è stato provato che gli elementi valutati fossero disponibili fin dal 2021). La Corte ha quindi ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di Catania, ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    La norma sull'istituto della retrodatazione richiede che, per far decorrere i termini della misura dal provvedimento anteriore, gli elementi posti a base della successiva misura fossero già desumibili dagli atti del primo procedimento al momento della sua emissione; tale desumibilità non si valuta in termini di mera conoscibilità storica, ma in termini di conoscenza effettiva derivante da un compendio documentale o dichiarativo idoneo a consentire al P.M. un giudizio prognostico meditato sulla gravità e concludenza degli indizi.

  • art. 74 DPR 309/1990

    Norma sostanziale che regolamenta l'ipotesi di reato contestata nella seconda ordinanza (illecita attività di traffico di stupefacenti). La Corte ha rilevato che per ipotizzare tale reato è stato necessario un nuovo e compiuto esame degli atti, essendo i fatti riferiti a una diversa associazione rispetto alla prima indagine.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; indicata come disposizione formale per le attività successive alla sentenza.

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione dei termini di una custodia cautelare occorre dimostrare che gli elementi probatori fondamentali della seconda misura fossero già effettivamente desumibili dagli atti del primo procedimento al momento della sua emissione; la mera esistenza della notizia di reato o la mera presenza di materiale investigativo non è sufficiente.
  • La 'desumibilità' si valuta non in termini di conoscibilità storica ma in termini di conoscenza derivante da un compendio documentale o dichiarativo che consentisse al P.M. un giudizio prognostico meditato sulla gravità e sull'idoneità degli indizi a sostenere una nuova misura cautelare.
  • È onere del soggetto che invoca la retrodatazione provare che gli elementi della seconda ordinanza erano accessibili e interpretabili già nell'ambito del primo procedimento.
  • Se le ordinanze cautelari riguardano fatti riferibili a associazioni o contesti diversi, o richiedono un nuovo esame complessivo degli atti, la retrodatazione difficilmente opera.
  • La semplice presenza nello stesso fascicolo di intercettazioni o altri materiali non basta: è necessario dimostrare che tali elementi, al momento del primo provvedimento, avevano già il significato probatorio utile per giustificare la misura successiva.

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