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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27855/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che lo aveva ritenuto responsabile di rapina impropria aggravata dall'uso dell'arma e dal travisamento. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, contestando l'attendibilità della persona offesa e la tenuta complessiva del compendio probatorio. Con il secondo, terzo e quarto motivo ha lamentato violazione degli artt. 628 e 624-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato in furto con strappo e censurando il riconoscimento delle aggravanti dell'uso dell'arma e del travisamento. Con il quinto motivo ha dedotto violazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione contro il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica. Con il sesto motivo ha dedotto violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto aspecifico il primo motivo, osservando che la valutazione di attendibilità della persona offesa era stata svolta dalla Corte territoriale in modo logico e congruo, con adeguato riscontro degli altri elementi di prova. Ha ritenuto poi non consentiti, perché integralmente in fatto e diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, i motivi relativi alla riqualificazione del fatto, alle aggravanti, alla recidiva e alle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La valutazione della dichiarazione della persona offesa deve essere sorretta da una motivazione che ne verifichi credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca; se tale vaglio è compiuto in modo logico e congruo, la censura di legittimità è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • art. 628 c.p.

    La qualificazione del fatto come rapina impropria aggravata è stata ritenuta corretta dai giudici di merito e non sindacabile in cassazione quando la censura mira soltanto a una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 624-bis c.p.

    La richiesta di riqualificazione del fatto in furto con strappo è stata ritenuta tema di merito non deducibile in sede di legittimità se non si denuncia un vizio logico o giuridico effettivo.

  • art. 99 c.p.

    Il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica è stato ritenuto correttamente motivato sulla base della progressione criminosa e della pericolosità desunta dai precedenti penali.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se la motivazione richiama gli elementi ritenuti decisivi, come gravità del reato e capacità a delinquere desunta dai precedenti penali.

  • art. 133 c.p.

    Nel valutare il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare gravità del fatto e capacità criminale dell'imputato senza dover esaminare analiticamente ogni elemento prospettato dalle parti.

Massime di principio

  • In tema di prova dichiarativa, la testimonianza della persona offesa può fondare da sola l'affermazione di responsabilità, purché il giudice ne accerti con motivazione specifica la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, dando conto dell'assenza di elementi di segno contrario significativi.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito probatorio: i motivi che mirano soltanto a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto sono inammissibili, salvo che denuncino una reale illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • La riqualificazione giuridica del fatto e la contestazione delle aggravanti, quando si risolvono in censure meramente fattuali, non sono proponibili in sede di legittimità se la sentenza impugnata ha fornito una motivazione completa e razionale.
  • Il riconoscimento della recidiva può essere fondato sulla progressione criminosa e sulla pericolosità desunta dai precedenti, purché il giudice spieghi il nesso tra il nuovo reato e l'incremento della capacità a delinquere.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione richiama elementi ritenuti decisivi, come gravità del fatto e precedenti penali, senza necessità di confutare analiticamente ogni circostanza favorevole allegata dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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